Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, c’è tempo fino al 15 ottobre 2020 per fruire delle agevolazioni previste dal Dl “Rilancio”, prorogate dal Dl “Agosto”. In merito a questo tipo di attività, Silvia Di Domenico, commercialista dello studio Sdd Servizi con sede in Roma, mette in luce diversi aspetti utili a meglio comprendere le dinamiche legate a questa scadenza.

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«Sul fronte delle sorti dell’attività di riscossione e, più in generale, sulla gestione dei carichi affidati all’agente della riscossione occorre chiarire una serie di aspetti che potranno rivelarsi importanti per i contribuenti, alla luce delle norme via via emanate durante il periodo emergenziale.

Si ricorda, infatti, che la prima norma relativa alla sospensione dell’attività di riscossione era contenuta nell’ormai lontano DL 18/2020, c.d. “Cura Italia”, del 17 marzo 2020, che all’Articolo 68 ne ha previsto un primo termine al 31 maggio 2020. La norma riguardava il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, dalla data dell’8 marzo 2020 fino al termine della sospensione.

Successivamente è intervenuto il DL 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, del 19 maggio 2020, all’articolo 154 lett. a), che ad appena 11 giorni dal termine della sospensione, ha previsto un nuovo termine al 31 agosto 2020.

Nella stessa occasione è stato introdotto un nuovo regime decadenziale di maggior vantaggio per i contribuenti con in corso piani di rateizzazione accolti rispetto a quello ordinario che ricordiamo prevedeva che in seguito al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive: 1) il debitore decada automaticamente dal beneficio della rateazione, 2) l’intero importo ancora dovuto venga iscritto a ruolo e sia immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, 3) il carico possa essere nuovamente rateizzato solo se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate.

Con il DL “Rilancio”, ferme restando le conseguenze sopra indicate ai punti 2 e 3, il numero di rate non consecutive che comporta la decadenza dal piano di rateazione sale a 10, con la conseguenza che il contribuente potrà quindi saltare al massimo 9 rate, anche non consecutive. Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera non solo con riferimento ai piani di rateazione che erano già vigenti alla data dell’8 marzo 2020, termine di inizio della sospensione, ma anche con riferimento ai piani di rateazioni richiesti entro la data del 15 ottobre 2020. L’accoglimento da parte dell’Agente della riscossione in data successiva non influirà sull’applicabilità della norma di favore.

Da ultimo, con il DL 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, è stato previsto l’ultimo nuovo termine di sospensione, al 15 ottobre 2020, con ripresa delle attività di riscossione già a partire dal 16 ottobre, e ripresa dei versamenti delle rate scadute durante l’intero periodo di sospensione – vale a dire dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 -, in unica soluzione al 30 novembre 2020.

Grazie al combinato disposto del DL “Rilancio” e del nuovo termine indicato dal DL “Agosto”, si apre quindi l’opportunità per i contribuenti di presentare, entro giovedì 15 ottobre 2020, istanze di rateizzazione che potranno consentire la maggiore elasticità, ovvero poter saltare fino ad un massimo di 9 rate senza decadere dal piano accolto, con gli ulteriori vantaggi indiretti – ma rilevanti – di evitare eventuali azioni cautelari o esecutive da parte dell’Agente della riscossione.

È possibile ottenere un piano di rateizzazione ordinario in 72 rate (6 anni) oppure straordinario fino a 120 rate (10 anni) in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità. Per i piani di rateazione già in corso all’8 marzo 2020, le rate “scadute” nel periodo di sospensione potranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 30 novembre, mentre le rate successive andranno pagate alla scadenza prevista precedentemente.

Concludendo, per i piani in corso all’8 marzo 2020 per i quali non si sia saltato il pagamento di una rata, considerando che le rate mensili intercorrenti nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 novembre sono al massimo 9, sarà possibile ovviare al pagamento in unica soluzione al 30 novembre, procedendo al pagamento nei mesi successivi di due rate insieme, una del periodo sospeso e l’altra in scadenza in quel mese, e così via per i prossimi 8 mesi, senza essere decaduti dal piano in corso».

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