ricetta elettronica veterinariaCome confermato dall’approvazione in legge del decreto Milleproroghe, la ricetta elettronica veterinaria diventerà operativa il 1 gennaio 2019. In sede di conversione in legge, il Parlamento aveva accolto le richieste per procrastinare ulteriormente la data al 1 gennaio del 2019, sebbene – come avvenuto in passato – Federfarma abbia anche questa volta evidenziato che «a più di un anno dall’approvazione della Legge europea, non si sia riusciti a pubblicare il Decreto necessario all’attuazione di tale imponente riforma», nonostante questo processo coinvolga «oltre 19.000 farmacie e oltre 50 milioni di ricette» che transitano nelle stesse.

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In attesa del completamento dell’iter legislativo, che vede il Decreto già trasmesso dal ministero della Salute alla Conferenza Stato/Regioni per l’adozione dell’obbligatorio parere, Federfarma ha fornito una serie di indicazioni operative, al fine di agevolare il percorso di adeguamento dei farmacisti, «pur in mancanza   – come sottolineato nella circolare prot. 19584/470/F7/PE del 3 dicembre 2018 – delle istruzioni ufficiali da parte del Ministero della Salute». Ebbene, tre sono le aree di interesse della circolare, in particolare, campo di applicazione della ricetta elettronica veterinaria, disamina delle caratteristiche della ricetta elettronica veterinaria e chiarimenti sull’utilizzo delle piattaforme sistema REV e sistema TS.

Con riferimento al campo di applicazione della ricetta elettronica veterinaria, Federfarma spiega che «dal 1° Gennaio 2019 dovranno essere tracciati, lungo la filiera, tutti i medicinali veterinari aventi Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)». In tal senso, «l’obbligo di tracciatura compete anche al farmacista ed è assolto al momento dell’erogazione della ricetta elettronica veterinaria». Nello specifico, si legge nella circolare, «saranno soggette ad obbligo di ricetta elettronica da erogare in farmacia tutti i medicinali veterinari dotati di AIC, tutti i medicinali ad uso umano dotati di AIC e prescritti “in deroga” dal veterinario, le premiscele, in quanto a tutti gli effetti medicinali veterinari con AIC, formule magistrali ed officinali, medicinali ad azione immunologica e i medicinali veterinari omeopatici, in quanto anch’essi dotati di AIC, ossigeno medicale, anch’esso medicinale veterinario dotato di AIC».

Mentre, «per le formule magistrali e officinali occorrerà digitare i dati obbligatori, ex D.M. Salute 18/11/2003, nel campo note della ricetta elettronica». Il Sindacato sottolinea che «le farmacie non avranno, invece, responsabilità di tracciabilità per mangimi medicati in quanto non dotati di AIC, medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini in quanto trattasi di prodotti specificamente autorizzati dalla rete di Istituti zooprofilattici sperimentali, medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro o importati, in quanto tali importazioni sono autorizzate dal Ministero che provvede ad assegnare loro un’AIC fittizia, campioni gratuiti». I medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti, saranno trattati come un caso a parte, ovvero «verrà mantenuta la ricetta cartacea e gli obblighi di tracciabilità per la farmacia non cambiano». Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto i «medicinali per uso veterinario oggetto di protocolli sperimentali, materie prime per la produzione di specialità medicinali, gas anestetici».

Federfarma chiarisce inoltre alcune delle caratteristiche principali della ricetta elettronica veterinaria. Con riferimento al “Manuale operativo sulla prescrizione medico-veterinaria elettronica”, pubblicato sul sito dedicato www.ricettaelettronicaveterinaria.it del ministero della Salute, «viene specificato come la REV racchiuda in un unico formato le diverse tipologie di prescrizioni attualmente in uso sulla base delle norme in materia, ovvero ricetta non ripetibile in triplice copia, ricetta non ripetibile, ricetta ripetibile, ricetta per mangimi medicati e prodotti intermedi». In tutti i casi «il veterinario, al momento della compilazione della REV, potrà o meno stampare un promemoria cartaceo da consegnare al cliente». Per le modalità di individuazione della ricetta elettronica veterinaria, Federfarma specifica che essa «viene individuata tramite il suo numero identificativo ed il PIN». Solo dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali, «il proprietario dell’animale potrà chiedere che la propria ricetta possa essere identificata solo grazie all’inserimento del suo codice fiscale in sostituzione del numero identificativo». «Resta obbligatorio, tuttavia, per la farmacia, inserire il PIN della REV dopo l’inserimento del codice fiscale del cliente. In caso di aziende, al posto del codice fiscale la ricetta sarà identificabile con la partita IVA, con il codice della struttura nel caso di ricette di tipo Scorta per struttura non zootecnica, con il codice dell’azienda zootecnica nel caso di ricette di tipo prescrizione veterinaria DPA o prescrizione per Scorta struttura zootecnica, col codice fiscale del veterinario nel caso di ricette di tipo Scorta Propria».

Se la farmacia non dovesse avere tutti i medicinali prescritti nella ricetta elettronica, potrà effettuare la vendita parziale, dispensandone solo una parte, «lasciando libero il cliente di rifornirsi, per le confezioni mancanti, presso un’altra farmacia». Secondo Federfarma, che cita fonti ministeriali, decadrebbero anche tutti «gli obblighi della farmacia di registrazione mediante conservazione delle ricette, in quanto la nuova tracciabilità elettronica rende inutili tali attività», fermo restando che «la decadenza di tale obbligo non verrà specificata nel Decreto ministeriale di imminente pubblicazione, ciò in quanto tale decadenza è prevista dalla norma di cui all’art. 3 della Legge n.167/2017, ovvero quell’articolo della Legge Europea che ha modificato il D.lgs. n.193/2006. Tale norma, prevedendo l’esclusività del modello elettronico di ricetta veterinaria sul territorio nazionale, cancella, di fatto, tutte le norme che si applicavano al modello cartaceo, norme che non possono più coesistere con una ricetta elettronica basata su un sistema informatico che traccia tutte le movimentazioni effettuate».

Con riferimento alla tracciabilità delle movimentazioni effettuate, Federfarma ricorda che «tutti gli attori della filiera saranno obbligati a registrare la propria vendita a valle. In tal modo, viene operata una tracciabilità completa del farmaco, seppur non a livello di singola confezione bensì di lotto». In tal senso, «la farmacia chiuderà il cerchio della tracciatura attraverso l’erogazione della ricetta elettronica alimentando, in tal modo, la Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC) gestita dal Ministero della Salute». Inoltre, relativamente ai farmaci stupefacenti e psicotropi, «continueranno ad essere prescritti con la ricetta cartacea e gli obblighi di tracciabilità, come anticipato supra, saranno adempiuti mantenendo l’attuale obbligo di conservazione della ricetta, per cinque anni, da parte della farmacia», sebbene la Federazione informa che «giungono dal territorio notizie di veterinari che prescrivono, con la ricetta elettronica, farmaci veterinari contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope». A tal proposito, Federfarma ricorda che «tali ricette non possono essere erogate, in quanto l’unica ricetta valida è quella cartacea. La farmacia che la erogasse in modalità elettronica non potrebbe provare l’obbligo di tracciabilità che, per questi farmaci, viene assolto solo attraverso la conservazione della ricetta cartacea».
Infine, Federfarma illustra le possibilità di accesso alle piattaforme Web per l’erogazione delle ricette, sebbene la stessa abbia «ripetutamente chiesto di poter utilizzare la medesima infrastruttura utilizzata per la ricetta dematerializzata ad uso umano». «A prescindere da quali credenziali ognuno deciderà di utilizzare – spiega Federfarma – ovvero se quelle relative al sistema TS o quelle REV, i vari passaggi che la farmacia dovrà effettuare per l’erogazione della REV sono stati sintetizzati dal Ministero in due tutorial, il primo relativo alla semplice dispensazione della ricetta elettronica, il secondo relativo invece alle attività da espletare nel caso in cui la farmacia dovesse operare la sostituzione del farmaco prescritto dal veterinario». Per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico, Federfarma ricorda che «è disponibile il numero verde di supporto 800 082 280 e la casella email farmaco@izs.it, entrambi attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00».

«L’utilizzo delle credenziali sistema TS – si legge nella circolare -, secondo quanto sostenuto dai funzionari della Sogei, sarà possibile successivamente la pubblicazione del Decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale». Federfarma spiega che «le caratteristiche della web application rimangono le medesime, ovvero quelle sviluppate dal Ministero della Salute, pertanto l’unica cosa che divergerà è l’ingresso nel Sistema di farmacosorveglianza del Ministero della Salute non attraverso il portale https://vetinfo.it, ma attraverso il portale del Sistema TS: https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp». In caso di problematiche relative alla credenziali del Sistema TS, esse «potranno essere risolte grazie al supporto del numero verde dedicato 800 030 070, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00».

Federfarma ha pubblicato alcune diapositive, scaricabili a questo link, contenenti le procedure illustrate di richiesta dell’account da parte delle farmacie e quella di erogazione della ricetta.

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