punteggio fmacie ruraliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato un ricorso presentato per chiedere l’annullamento della nota n. 34230 del 15 aprile 2016 dell’Assessorato Regionale della Salute, avente ad oggetto «concorso straordinario per l’assegnazione di 222 farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità» e «dell’art. 8 del bando di concorso straordinario ove interpretato nel senso che l’attribuzione della “maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della legge 221/1968” per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti i quali abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti)». Di conseguenza, si chiedeva di invalidare anche la graduatoria provvisoria. Si tratta, dunque, una volta ancora, della questione dei farmacisti rurali, sulla quale da anni ormai vengono proposti ricorsi in numerose regioni italiane. I giudici amministrativi hanno riepilogato le norme attualmente in vigore e spiegato che «nella controversia in esame, non è in contestazione l’applicabilità della maggiorazione prevista, quanto la possibilità di riconoscere ai candidati, i quali possono fruire di tale maggiorazione, un punteggio massimo per l’esercizio professionale superiore a quanto previsto. Nessuna disposizione, tra quelle richiamate ed applicabili, autorizza lo sforamento del tetto massimo, pari a 35 punti, previsto per l’esercizio dell’attività professionale. Tale asserito diritto al superamento del punteggio massimo non è desumibile né dalla norma speciale contenuta nell’art. 9 della l. n. 221/1968; né dalla l. n. 362/1991, né tantomeno dal D.P.C.M. n. 298/1994; per contro, già la stessa formulazione letterale dell’art. 9 induce a ritenere che la maggiorazione prevista a favore del farmacista rurale debba rimanere all’interno del punteggio massimo previsto per l’esercizio professionale – nel quale rientra l’esercizio della farmacia rurale – atteso che la disposizione fa chiaramente riferimento ad una “maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”». Il Tar ha quindi concluso che «l’attribuzione del punteggio per la “ruralità” incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili».

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