Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in merito alla vicenda che ha contrapposto un nutrito gruppo di farmacisti della provincia di Barletta, Andria e Trani (assieme alla Federfarma locale) a, dall’altro lato, la Asl, la regione Puglia e l’Aifa. Obiettivo dei ricorrenti era quello di chiedere di riformare la sentenza del Tar della Puglia (Bari – Sezione II n. 00073/2016), concernente la determinazione di una nuova base di calcolo dello “sconto farmaceutico”.
Federfarma ha chiesto in particolare l’annullamento di alcuni atti e provvedimenti del direttore dell’Azienda sanitaria locale e dell’Agenzia italiana del farmaco, in forza dei quali è stato chiesto alle farmacie della provincia in regime convenzionale, il pagamento, «della differenza tra lo sconto di cui all’art. 1 della legge n. 662 del 1996 effettivamente applicato dal 2005 al luglio 2011 (calcolato utilizzando come base di calcolo il cosiddetto “prezzo di riferimento”) e lo stesso sconto calcolato, però, prendendo come riferimento il prezzo di vendita al pubblico». Il Tar aveva respinto in parte il ricorso, «riconoscendo, quanto alla questione principale se i farmacisti debbano assumere quale base di calcolo dello sconto il prezzo di vendita al pubblico o quello di riferimento, la correttezza delle prescrizioni date dalla Regione Puglia e dalla Asl». Il Consiglio di Stato ha spiegato che la legge «introduce uno sconto che i farmacisti in regime di convenzione devono praticare al Ssn. Secondo gli appellanti, per l’individuazione di tutti gli sconti, sarebbe necessario determinare due grandezze, tra loro indipendenti: la base di calcolo, su cui praticare lo sconto, e la percentuale di sconto da applicare sulla prima grandezza». «Gli appellanti – prosegue il massimo organo amministrativo – adoperano un argomento logico che, senza invalidare l’assunto di base sul quale il Tar fonda le sue conclusioni, ossia che la disciplina sullo sconto rimane fondamentalmente dettata dalla legge n. 662 del 1996, tende a valorizzare l’inciso “quanto dovuto” sul presupposto che esso sia l’importo sul quale applicare la percentuale, poi individuata per scaglioni dalla seconda parte della medesima disposizione normativa. La tesi non convince. La materia dello sconto (nelle due componenti di base ed aliquota) è secondo il Collegio tutta regolata dalla seconda parte della disposizione in esame: la base è costituita dal prezzo al pubblico; l’aliquota è quella variabile per scaglioni di prezzo. Il “quanto dovuto” è invece il risultato complessivo a valle dell’operazione aritmetica consistente dall’applicazione dell’aliquota alle singole vendite delle specialità medicinali». Quanto al problema dei farmaci non coperti da brevetto (per i quali il rimborso non è più agganciato al prezzo al pubblico, ma al prezzo al pubblico più basso del corrispondente farmaco generico disponibile sul mercato regionale) la questione secondo i giudici «è stata risolta dallo stesso legislatore nel 2005». Per tali ragioni, assieme a numerose altre, il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’appello.

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