«Il ministero della Salute ha inviato agli Assessorati Regionali alla Sanità una nota con la quale afferma che “si deve ritenere nuovamente efficace il decreto sopra citato (ossia il D.M. 10/8/2018 ndr) nella sua completezza”». Ciò a seguito del rigetto, da parte del Tar Lazio, di un’istanza cautelare presentata dalla ditta Ica Srl avverso il Decreto 10 agosto 2018. In particolare, l’azienda aveva contestato l’esclusione di alcune categorie di alimenti. Ciò, secondo quanto riportato da Federfarma in una nota, «alla luce degli elementi istruttori allegati dalla Amministrazione resistente (in riscontro alla ordinanza collegiale n. 7581/2018), appare prima facie immune dalle dedotte censure la determinazione di limitare l’erogabilità, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai soli alimenti destinati a sostituire quelli tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali fonte di glutine».

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Lo scorso 24 ottobre 2018 lo stesso Ministero aveva pubblicato l’aggiornamento del citato registro, «in ottemperanza rispetto a quanto indicato dal decreto ministeriale del 10 agosto 2018 (articolo 4, comma 2: “Norme transitorie”), “entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma 1, le Regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal presente decreto”». La data di entrata in vigore dei cambiamenti era stata fissata al 24 gennaio 2019. Ciò al fine di consentire «lo smaltimento delle scorte dei prodotti preseti nei precedenti aggiornamenti da parte dei distributori, delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati».

Alcuni giorni prima dell’entrata in vigore, il Ministero, «a seguito dell’Ordinanza n. 07581/2018 con la quale il TAR ordinava “la sospensione degli atti impugnati in parte qua fino all’udienza del 12 febbraio 2019”», dopo aver acquisito il parere legale del proprio Ufficio legislativo, aveva inviato «le Regioni e Provincie Autonome, fino al 12 febbraio 2019, ai fini dell’erogabilità gratuita a carico del SSN dei alimenti senza glutine specificamente formulati per i celiaci, a sospendere l’efficacia del D.M. 10 agosto 2018, limitatamente all’articolo 2».

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