prescrizioni farmaceutiche digitaliCon un decreto datato 14 novembre 2015 la presidenza del Consiglio ha definito le modalità di attuazione del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge del 18 ottobre 2012 (il numero 179, convertito dalla legge del 17 dicembre 2012, numero 221) in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale.
L’articolo in questione, ricorda il decreto del presidente del Consiglio, «stabilisce la validità su tutto il territorio nazionale delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico». Il governo, prosegue il documento, ha ritenuto, «nelle more della sostituzione integrale delle ricette in formato cartaceo con quelle in formato elettronico, di mantenere per le ricette farmaceutiche in formato cartaceo le regole di erogabilità delle prestazioni farmaceutiche sul territorio nazionale già previste dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie», e anche «di adottare, per la regolazione dei rapporti finanziari a livello interregionale. connessa all’erogazione delle prestazioni farmaceutiche da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale, procedure amministrative analoghe a quelle previste per la compensazione delle prestazioni farmaceutiche attualmente erogate ad assistiti non residenti nella regione di erogazione».
Quindi, all’articolo 1, il decreto prevede che «fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica convenzionata erogata dietro presentazione di ricetta del Ssn in formato cartaceo, il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata è effettuabile presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata su tutto il territorio nazionale. La farmacia, all’atto della dispensazione del medicinale, riscuote l’eventuale quota di partecipazione a carico dell’assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito, anche con riferimento al regime di esenzione o di partecipazione».
Il decreto spiega poi che, al fine di garantire il buon funzionamento della procedura, «le regioni assicurano la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni inerenti le modalità di partecipazione alla spesa farmaceutica», e precisa che qualora la farmacia non riesca ad ottenere tali informazioni, può «applicare la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione». Si sottolinea inoltre che «sono oggetto di compensazione le ricette dematerializzate contenenti tutti i dati che consentono l’identificazione dell’utente», e che «la farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla Asl territorialmente competente».
Tuttavia, «per un periodo transitorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», tali modalità di dispensazione dei medicinali non si applicano «a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA» e «a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale». Il decreto è entrato in vigore il 1 gennaio 2016.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.