Pratiche commerciali scorrette: respinto il ricorso di farmacia online
Il Tar del Lazio ha confermato la sanzione Agcm da 1,1 milioni a una farmacia online per informazioni ingannevoli e assistenza carente.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 202610694 del 10 giugno 2026, ha respinto il ricorso presentato da una farmacia online contro il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). L’Autorità, a luglio 2025, aveva accertato due pratiche commerciali scorrette messe in atto dalla società attraverso il sito web di vendita online di farmaci e parafarmaci, irrogando sanzioni pecuniarie per un totale di 1,1 milioni di euro. La prima violazione riguardava la diffusione di informazioni ingannevoli sui tempi di consegna nella fase promozionale, la seconda, più consistente in termini di importo, concerneva ostacoli posti all’esercizio dei diritti dei consumatori nella fase post-vendita, con particolare riferimento alla mancata restituzione in denaro degli importi dovuti.
Infondate tutte le doglianze
La società ricorrente aveva articolato sei motivi di impugnazione, contestando sia la legittimità del procedimento istruttorio sia la fondatezza nel merito delle contestazioni e la proporzionalità delle sanzioni. Tra le censure principali, era stata lamentata la mancata audizione dinanzi al Collegio dell’Autorità e la presunta irragionevole durata della fase preistruttoria. Il Tar, tuttavia, ha giudicato infondate tutte le doglianze, confermando integralmente il provvedimento sanzionatorio e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Informazioni ingannevoli sui tempi di consegna
Con riferimento alla prima pratica contestata, il Collegio ha respinto la tesi difensiva secondo cui le indicazioni presenti sul sito sarebbero state chiare e non vincolanti. La sentenza ha evidenziato come le informazioni pubblicate nelle sezioni Faq e “Info Spedizioni” risultassero ambigue e fuorvianti per un consumatore medio, mescolando concetti di “tempi di consegna”, “evasione dell’ordine”, e “spedizione” senza la chiara distinzione. In particolare, il consumatore era indotto a ritenere di ricevere il prodotto entro 12-96 ore lavorative, mentre nelle condizioni generali di vendita, collocate in una sezione meno accessibile, era previsto un termine massimo di trenta giorni. Il Tar Lazio ha sottolineato che la responsabilità per la corretta informazione precontrattuale ricade direttamente sul professionista, il quale, pur consapevole di criticità logistiche legate al trasferimento del magazzino, non aveva adeguatamente avvisato la clientela dei possibili ritardi. Tali omissioni, ha concluso il giudice, sono state idonee a falsare la decisione di acquisto.
Criticità nella fase post-vendita
Il Tar ha poi confermato la sussistenza della seconda pratica scorretta, definita di natura aggressiva. L’Autorità aveva accertato che, nella fase successiva all’acquisto, la farmacia online non aveva garantito un servizio di assistenza clienti efficiente, gestendo in modo inadeguato i reclami per consegne mancate, parziali o danneggiate. A ciò si aggiungeva la pratica, protrattasi fino a luglio 2024, di rimborsare i consumatori esclusivamente tramite buoni sconto utilizzabili solo su prodotti non scontati, anziché restituire le somme in denaro. Secondo la sentenza, la specifica condotta ha limitato la libertà di scelta del cliente, configurando l’indebito condizionamento. Il Collegio ha giudicato proporzionata la sanzione complessiva di 1,1 milioni di euro, motivata dalla gravità delle violazioni e dal fatturato dell’impresa, e ha respinto l’eccezione di incostituzionalità riguardante l’ampiezza della cornice edittale prevista dal Codice del Consumo.