pianta-organica-farmacieIl ministero della Salute ha fornito in una nota alcuni chiarimenti in merito alla normativa in materia di pianta organica delle farmacie e sulla disciplina delle farmacie soprannumerarie contenuta nella legge sulla Concorrenza. A riferirlo è la Fofi, che spiega: «Il ministero, richiamando anche la giurisprudenza in materia, ha chiarito che nell’attuale quadro normativo l’individuazione delle sedi farmaceutiche è di competenza del Comune, mentre alla Regione spetta soltanto una funzione ricognitiva, finalizzata all’assegnazione delle stesse». Inoltre, «ad avviso dello stesso dicastero, la titolarità della competenza sull’istituzione e localizzazione delle sedi farmaceutiche sembra spetti al consiglio comunale e non alla giunta, trattandosi di un provvedimento proprio dell’ente comunale, per l’adozione del quale è necessaria un’attività di scelta che va oltre uno stretto “criterio demografico”. Ciò in quanto la previsione di poter istituire, ove la popolazione ecceda il parametro del 50 per cento, un’ulteriore sede farmaceutica, implica valutazioni che esulano dal mero rapporto farmacie-popolazione, trattandosi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale». Inoltre, per quanto riguarda i criteri per la riformulazione biennale della pianta organica, secondo il ministero il territorio «andrebbe diviso in aree opportunamente delimitate nel perimetro, che comprendano un bacino di utenza di circa 3.300 abitanti, dove collocare una farmacia. Qualora la distribuzione delle farmacie si riveli compiuta, ma vi sia spazio demografico (il 50% di 3.300 abitanti) per l’istituzione di nuovi esercizi, potranno essere prese in considerazione le aree scarsamente abitate». Infine, viene ricordato che la legge sulla Concorrenza ha disposto che «nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, ai titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, previa presentazione di apposita istanza, sia concessa la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie già esistenti nel territorio comunale». Tale trasferimento, «che dovrà perfezionarsi in data anteriore all’avvio della procedura concorsuale per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione (legge 362/1991), potrà essere effettuato sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate». Graduatoria che dovrà essere predisposta dall’amministrazione comunale.

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