pianta organica carapelleIl Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della pronuncia sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla Regione Puglia, contro il comune di Carapelle, e nei confronti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, contro la deliberazione della giunta n. 7 del 2014 avente ad oggetto “Pianta organiche farmacie – Legge 27/2012”.
Il tribunale ha spiegato che «la Regione Puglia chiede l’annullamento delle deliberazioni che delimitano il territorio comunale in due zone in relazione alla ipotizzata istituzione di una seconda farmacia in maniera difforme da quanto effettuato dalla medesima Regione ricorrente con propri atti. Il ricorso chiede altresì l’annullamento del parere favorevole espresso dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia sulle menzionate delibere». Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato «come il ricorso riguardi un atto di programmazione, dalla natura peraltro non del tutto chiara per come il relativo potere è stato esercitato dal comune interessato, che si porrebbe in contrasto con atto di analogo contenuto adottato dalla Regione nell’esercizio del potere sostitutivo attribuitole dalla l. n. 27 del 2012, di conversione del d.l. n. 1 del 2012». Inoltre, «vale la pena di segnalare come anche le titolari della farmacia “San Francesco”, insistente sul territorio del Comune di Carapelle, hanno proposto a tempo debito suddetta impugnativa, rigettata dal TAR sulla base del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, che “la prescritta finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino di utenza di una o più sedi preesistenti”». In altre parole, è in discussione «il cosiddetto “bacino di utenza” da ascrivere alla nuova sede, che peraltro tanto Regione che Comune hanno deciso di istituire». Tuttavia i giudici hanno ritenuto «opportuno procedere ad integrazione del contraddittorio nei confronti dell’odierno titolare della farmacia “San Francesco”, già operante sul Comune di Carapelle, assicurandogli la conoscenza degli atti difensivi già garantita alla Regione ricorrente» e hanno pertanto chiesto al ministero della Salute di «provvedere in tal senso, assegnando al controinteressato un termine perentorio non superiore a 30 giorni per produrre eventuali memorie e deduzioni che dovranno essere trasmesse direttamente a quel dicastero, il quale provvederà poi a farle pervenire a questa Sezione corredandole delle proprie osservazioni, previa notifica alla Regione ricorrente e alle altre parti». Ogni decisione sulla vicenda, nel frattempo, è dunque sospesa.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.