ossigeno terapeuticoIl ministero della Salute ha pubblicato una nota nella quale fornisce un parere in materia di ossigeno terapeutico. La questione era stata sollevata da Federfarma, e si concentrava in particolare sul problema della legittimità degli oneri accessori, quali il noleggio, la cauzione o ancora la messa a disposizione, «che rappresentano – ricorda l’associazione dei titolari di farmacia – importi comunque distinti dal costo relativo alla fornitura del medicinale, che con varie formulazioni, le aziende produttrici chiedono alle farmacie e che non trovano, secondo questa Federazione, una giustificazione sul piano della normativa sanitaria».
Federfarma ricorda di aver tentato una mediazione con Assogastecnici, che però non ha permesso di individuare una soluzione definitiva. Il ministero – nella nota n. 5183-P del 6 ottobre 2017 – ha ritenuto illegittima la fatturazione, da parte delle aziende produttrici di gas medicali, di importi diversi dal costo del gas medicinale e connessi, sostanzialmente, al contenitore del farmaco. «Il prezzo definito dell’Aifa – specifica la nota – a seguito della classificazione (A e H in ragione dell’essenzialità dello stesso) e, quindi, della contrattazione con l’azienda farmaceutica produttrice comprende anche il contenitore del farmaco (bombola e relativa valvola)». Di conseguenza, «il prezzo del medicinale, ove classificato, in classe A o H, comprende anche il relativo “contenitore”, relativamente al quale, a legislazione vigente, non è possibile chiedere né al paziente, né al farmacista una caparra cauzionale o un prezzo per il noleggio».
Dunque, ne consegue che la pratica delle aziende produttrici di includere nelle fatture delle farmacie gli importi relativi al contenitore del farmaco finirebbe per sostanziarsi nell’imporre alla farmacia il costo del contenitore, non dovuto ai sensi della normativa vigente. Ciò tra l’altro, conclude la nota ministeriale, «senza che sussista alcuna possibilità per la farmacia di sottrarsi dalla corresponsione di tale somma, in quanto, da un lato, obbligata per legge a detenere il farmaco e, dall’altro, impossibilitata trasferire il costo dello stesso sull’assistito».

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