ossigeno domiciliareFederfarma e l’Assogastecnici, associazione di categoria che rappresenta le aziende che operano nel campo della produzione e distribuzione dei gas medicinali, hanno fatto sapere di aver concordato le modalità per garantire il rispetto della privacy dei pazienti in occasione della distribuzione delle cure a domicilio. Le due associazioni hanno spiegato infatti che «qualora le aziende produttrici di ossigeno distribuiscano l’ossigeno a domicilio dei pazienti, trattano dati personali dei pazienti per conto della farmacia e pertanto sono considerati dall’art.28 del GDPR responsabili del trattamenti dei dati personali. Con la sottoscrizione della nomina a responsabile del trattamento (messa peraltro a disposizione tramite l’applicativo Farmaprivacy) gli ossigenisti si impegnano, attraverso specifiche clausole contrattuali, a trattare i dati personali dei pazienti della farmacie secondo quanto dispone la normativa».

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Il sindacato dei titolari di farmacia ha però evidenziato che «anche le aziende produttrici di ossigeno per organizzare la distribuzione a domicilio si avvalgono di ulteriori soggetti terzi (vettori, call center, assistenza tecnica, ecc.)». Il che pone ulteriori problemi, dal momento che essi sono «considerati dal GDPR sub–responsabili del trattamento». Essi, specifica Federfarma, «non possono essere utilizzati dagli ossigenisti senza autorizzazione delle farmacie. Pertanto, con Assogastecnici abbiamo concordato una autorizzazione in tal senso (che è stata inviata alle farmacie aderenti, ndr), che gli ossigenisti faranno sottoscrivere alle farmacie ad integrazione della nomina a responsabile del trattamento dei dati».

Infine, è stato evidenziato che «gli ossigenisti sono i responsabili per la scelta di tali soggetti terzi» e che «qualora tali soggetti terzi (sub responsabili) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l’azienda che produce e distribuisce l’ossigeno conserva nei confronti della farmacia l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del sub – responsabile (art.28, paragrafo 4 del GDPR)».

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