nuovi titolari di farmaciaA seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute agli Uffici, l’Enpaf reputa opportuno formulare alcune precisazioni in merito agli obblighi contributivi conseguenti all’acquisizione della titolarità della farmacia.

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E’ fatto notorio che l’assunzione della titolarità della farmacia, ovvero l’entrata in una compagine societaria, determini l’applicazione della quota contributiva Enpaf in misura intera. In tali ipotesi, infatti, viene a cessare l’assoggettamento a contribuzione previdenziale ulteriore rispetto a quella Enpaf che, pertanto, diviene l’unico Ente previdenziale di riferimento dell’iscritto.

Tanto premesso, i contributi Inps corrisposti prima dell’insorgenza dell’obbligo di versamento della quota contributiva Enpaf in misura intera possono essere valorizzati pur se versati per un periodo inferiore a venti anni (periodo assicurativo minimo richiesto dall’INPS per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia) anche alla luce del fatto che la L n. 47/1983 non permette di effettuare i versamenti volontari finalizzati al raggiungimento del predetto requisito, nei periodi durante i quali l’interessato è iscritto ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ovvero a Casse od Enti che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti, come l’ENPAF.

In ogni caso, si precisa che l’Inps riconosce il diritto a pensione in favore di quei soggetti che abbiano iniziato a versare i contributi previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996 e che possano vantare 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) al compimento di un’età anagrafica attualmente pari a 70 anni e 7 mesi.

Fermo quanto sopra, si rappresenta che il legislatore ha messo a punto alcuni strumenti finalizzati alla valorizzazione della contribuzione previdenziale obbligatoria, anche nell’ipotesi in cui questa non porti alla maturazione del diritto a pensione autonoma Inps.

Ci si riferisce in particolare agli istituti della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L.n. 45/1990 e della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2006.

Riguardo alla possibilità di attivare la procedura di ricongiunzione, si rappresenta che la L.n. 45/90 ha introdotto tale istituto ai fini del diritto e della misura di una sola pensione per coloro che siano, ovvero siano stati, iscritti ad una Cassa di previdenza dei professionisti; la ricongiunzione consente infatti di trasferire presso un unico istituto di previdenza (Gestione accentrante) tutta la contribuzione presso una o più Casse o Enti.

L’istituto della totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) consente, invece, all’iscritto a due o più gestioni previdenziali che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento dagli Enti coinvolti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione. La maturazione del diritto a pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissato al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età con venti anni di contribuzione e la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti. Diversamente, la maturazione del diritto a pensione di anzianità è previsto al raggiungimento di 40 anni e 7 mesi di contribuzione e la decorrenza del trattamento è differita di 21 mesi rispetto maturazione del diritto, per il quale è richiesta la presentazione di apposita domanda di pensione.

Si rappresenta altresì che i requisiti assicurativi ed anagrafici sono assoggettati all’incremento della speranza di vita, così come accertata dall’Istat e che il d.lgs. n. 42/2006 fa comunque salvi gli ulteriori requisisti previsti dagli ordinamenti dei singoli Enti previdenziali coinvolti nella procedura ed in particolare, per l’ENPAF, rileva l’esercizio dell’attività professionale del farmacista e il riscatto del corso di studi universitari non utile ai fini dell’anzianità assicurativa.

L’iscritto ha, pertanto, a disposizione strumenti idonei a valorizzare la contribuzione Inps versata precedentemente all’assunzione della titolarità della farmacia ovvero dell’ingresso nella compagine societaria, pur se non sufficiente al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per la maturazione del diritto a pensione autonoma Inps, senza alcuna perdita dei contributi versati e senza la necessità di ricorrere ad espedienti difficilmente praticabili.

In ogni caso, non è ammessa la ricongiunzione tra i contributi versati alla Gestione Separata Inps e quelli versati al Fondo lavoratori dipendenti, mentre è possibile la totalizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.lgs. n. 42/2006.

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