lyoness-antitrustL’autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel suo bollettino settimanale del 24 settembre 2018, ha reso noto di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Lyoness Italia Srl. L’azione è stata effettuata «ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie, adottato con delibera del 1 aprile 2015».

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Nel mirino, alcune comunicazioni e pubblicità. L’organismo di vigilanza spiega infatti che «il professionista, nell’esercizio della propria attività di promozione e diffusione di un sistema di cashback, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nel richiedere un rilevante importo per l’accesso al Multi Level Marketing che gestisce e di altre rilevanti somme tutte presentate come “anticipi” rispetto ai corrispettivi cash back futuri guadagni». Per farlo, le modalità di presentazione dello schema di vendita sono apparse «potenzialmente idonee a fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera al consumatore che versa denaro per entrare nel sistema in merito ai termini e alle condizioni del programma proposto ai consumatori, alla natura effettiva degli impegni che il consumatore assume sottoscrivendo l’adesione al sistema Lyoness e alle reali possibilità di conseguire utili».

Obiettivo della procedura istruttoria è dunque di «accertare l’eventuale violazione articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e c), 22, 23, comma 1, lettera p), 49, comma 1, lettere a), g), h), v) e 66-bis del Codice del Consumo». Il Garante ha infine informato che «i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento».

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