Legge delega in materia di professioni sanitarie, le rilevazioni dell’Antitrust
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha valutato il disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie. Le criticità su pianificazione, competenze, e governance.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il proprio parere sul disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La richiesta di valutazione era pervenuta dal ministero della Salute e l’Autorità si è pronunciata nell’adunanza del 19 maggio 2026, con il parere pubblicato sul Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026. Il provvedimento normativo mira a rispondere alle difficoltà strutturali del Servizio sanitario nazionale (Ssn), caratterizzate da carenze di personale, distribuzione territoriale disomogenea dei professionisti, ridotta attrattività delle professioni sanitarie, e aumento del fenomeno migratorio verso il settore privato o altri ordinamenti.
Positiva la valorizzazione delle competenze professionali
La norma intende rafforzare la capacità del Ssn di attrarre, formare, e trattenere personale qualificato, assicurando risorse umane adeguate ai bisogni assistenziali e garantendo un ricambio generazionale sostenibile nel medio-lungo periodo. L’Antitrust ha valutato positivamente, sotto il profilo concorrenziale, le disposizioni volte alla valorizzazione delle competenze professionali e all’ampliamento delle opportunità di accesso agli impieghi nel Ssn, con particolare riferimento al potenziamento della formazione specialistica e all’estensione delle possibilità per odontoiatri, chimici e biologi. Hanno ricevuto un giudizio favorevole anche le misure per la razionalizzazione delle attività amministrative gravanti sul personale sanitario e i meccanismi premiali collegati alla performance, in quanto idonei a incentivare una competizione basata sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza organizzativa.
Pianificazione dei medici specializzandi: metodologia da definire con criteri oggettivi
Nonostante gli aspetti positivi, l’Autorità ha concentrato la propria attenzione sugli elementi del disegno di legge che potrebbero introdurre restrizioni all’accesso o all’esercizio delle professioni regolamentate, in conformità ai principi eurounitari di necessità e proporzionalità. Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera g), che prevede lo sviluppo di una metodologia comune per la pianificazione del numero dei medici specializzandi, l’Antitrust ha evidenziato che il testo normativo non individua in modo puntuale i criteri metodologici né i soggetti chiamati a concorrere alla determinazione dei fabbisogni. Per l’Autorità, metodologie non aggiornate, insufficientemente oggettive o eccessivamente frammentate potrebbero generare rigidità programmatorie e ostacolare l’adattamento della proposta professionale ai bisogni sanitari. L’Autorità ha quindi raccomandato che, in sede attuativa, la metodologia comune sia definita su criteri tecnici oggettivi e verificabili, basati su dati epidemiologici, demografici, territoriali e organizzativi aggiornati, limitando il ricorso a valutazioni discrezionali o a interessi particolari.
Flussi informativi standardizzati, pubblici e replicabili,
Per l’Agcm, la determinazione dei fabbisogni dovrebbe fondarsi su flussi informativi standardizzati, pubblici e replicabili, valorizzando banche dati nazionali ed europee già esistenti. Per quanto riguarda l’articolo 4 del Ddl, relativo a competenze professionali, formazione continua e certificazione, l’Autorità ha espresso preoccupazioni su possibili rigidità. L’Autorità ha suggerito di evitare che l’attualizzazione delle competenze introduca ulteriori delimitazioni delle attività professionali non necessarie alla tutela della salute, dato l’elevato livello di segmentazione professionale già presente nel sistema italiano.
Il sistema nazionale di certificazione delle competenze
L’istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, per l’Autorità, dovrebbe essere circoscritta alla valorizzazione dell’esperienza concretamente maturata dai professionisti, senza costituire una fonte autonoma di attribuzione di competenze. La sua definizione e gestione, affidata dalla Relazione tecnica ad Agenas, dovrebbe essere affidata a soggetti terzi indipendenti, con criteri trasparenti e interoperabili. Relativamente alla formazione manageriale e continua, occorre evitare che l’erogazione delle attività formative sia riservata a un numero ristretto di soggetti, come ordini professionali, prevedendo invece procedure trasparenti e non discriminatorie per l’accreditamento dei formatori.
Ruolo degli ordini professionali: conflitti tra funzione regolatoria e rappresentanza
L’Autorità ha dedicato una specifica analisi all’articolo 6 del disegno di legge, che prevede misure per valorizzare il ruolo degli ordini professionali quali organi sussidiari dello Stato. In merito, l’Antitrust ha sottolineato la necessità di mantenere una chiara delimitazione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza sull’esercizio professionale e la rappresentanza degli interessi della categoria. Secondo il parere, occorre evitare che il ruolo degli ordini venga ampliato ad ambiti quali la programmazione dei fabbisogni, la formazione continua, la certificazione delle competenze e la regolazione dell’accesso alle professioni. Tale attribuzione potrebbe determinare una concentrazione di funzioni rappresentative e regolatorie in capo ai medesimi soggetti, con possibili effetti restrittivi della concorrenza e dell’accesso al mercato.
Competenze degli ordini professionali
L’Autorità ha ribadito che gli ordini professionali, pur perseguendo finalità pubblicistiche, possono assumere natura sostanzialmente associativa ove esercitino poteri che incidono sull’accesso al mercato. L’Agcm ha pertanto ritenuto opportuno che le competenze degli ordini siano limitate a funzioni di supporto tecnico, deontologico e di garanzia pubblicistica, mentre le scelte relative alla programmazione dei fabbisogni, alle politiche del lavoro e agli assetti organizzativi del Ssn restino riservate alle istituzioni competenti.
Principi di necessità, proporzionalità, e ragionevolezza
Con riferimento alla revisione della disciplina sanzionatoria, l’Autorità ha osservato che, laddove la delega dovesse incidere sulle funzioni disciplinari degli ordini, le relative misure dovranno essere definite nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e ragionevolezza, assicurando garanzie di imparzialità e trasparenza. In conclusione, l’Antitrust ha auspicato che il ministero della Salute tenga conto delle osservazioni presentate per garantire la conformità del disegno di legge ai principi di giustificazione e proporzionalità.