la-vendita-dei-sop-e-otc-distributori-automaticiUn consigliere dell’Ordine dei farmacisti di Palermo ci ha fatto puntualmente e giustamente rilevare l’errore in cui è incappata la nostra redazione nella formulazione della risposta al quesito oggetto della Sediva News del 13.12.2013.
Si è trattato del c.d. “errore ostativo”, perché intendevamo dire che i SOP e gli OTC non avrebbero potuto essere ceduti al pubblico da esercenti diversi dalle farmacie e parafarmacie (come ad es. quell’impianto di autolavaggio evocato nel quesito) neppure “mediante distributori automatici”, mentre dalla lettura della risposta emerge – proprio all’opposto! – che la vendita di SOP e OTC sarebbe consentita a farmacie e a parafarmacie “anche mediante distributori automatici”.
È il caso dunque, scusandoci per l’errore, di ribadire quel che del resto si è affermato ripetutamente in questa Rubrica, e cioè che anche la cessione al pubblico di tali farmaci – esattamente come per gli “etici” – deve essere obbligatoriamente operata in farmacia e in parafarmacia ai sensi, rispettivamente, dell’art. 122 TULS (“la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia”) e 5, comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in l. 248/2006 (“è obbligatoria infatti la “presenza e l’assistenza personale diretta al cliente del farmacista”).

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