fofiLa Fofi ha diramato un riepilogo degli adempimenti e delle scadenze di fine anno per i farmacisti. «Il registro di entrata ed uscita stupefacenti – ricorda la federazione – deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo». «Da un punto di vista operativo si consiglia di sostituire annualmente il registro dopo la chiusura», prosegue la Fofi, che ricorda come nell’elenco debbano essere inserite anche «le movimentazioni relative alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis». Per quanto riguarda invece la distruzione di medicinali stupefacenti, il ministero della Salute ha precisato che i farmaci stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), devono essere oggetto di una constatazione da parte della Asl, con redazione di un relativo verbale. I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d’ufficio, sono affidati al farmacista, su indicazione del quale viene concordato se incaricare della termodistruzione la stessa Asl o un’azienda autorizzata allo smaltimento. Quelli invece non soggetti a registrazione possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e trattati come gli altri rifiuti sanitari.
Inoltre, ricorda la Fofi, «i farmacisti sono tenuti a trasmettere al ministero della Salute, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2017, i dati riferiti all’anno 2016 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping». Sempre entro il 31 gennaio occorre effettuare la trasmissione dei dati ai fini dell’elaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata. Essa deve essere completata tramite il Sistema tessera sanitaria. Al contrario, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri acquisiti tramite distributori automatici è stata prorogata dal 1 gennaio al 1 aprile 2017». «Dal 1 gennaio – aggiunge infine la federazione – sarà nuovamente necessario il possesso del requisito dell’idoneità per dell’acquisizione della titolarità di una farmacia». Alla stessa data, inoltre, «troveranno applicazione le sanzioni relative al SISTRI previste dall’art. 260- bis del D.Lgs. 152/2006, ossia quelle concernenti l’omessa compilazione del registro cronologico e scheda Sistri – Area Movimentazione».

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