iva-e-prestazioni-sanitarie-in-farmaciaFederfarma, a seguito della pubblicazione della risoluzione n. 60 del 12 maggio 2017 da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha fatto sapere di aver ricevuto numerose richieste di chiarimenti. Ciò «soprattutto in riferimento alla previsione della “prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta” per le “Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello”». Il sindacato dei titolari di farmacia cita i relativi riferimenti normativi (il D.Lgs. 153/2009 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2010), spiegando che «dal combinato disposto si desume che la prescrizione medica è un presupposto al solo fine di consentire che la erogazione di “servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie” effettuate da farmacie possano essere a carico del SSN». Ne consegue che «la prescrizione è assolutamente ininfluente sui requisiti richiesti per definire esente una prestazione sanitaria ai fini IVA», come disciplinato dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972. A questo scopo, risultano rilevanti i requisiti oggettivi e soggettivi, più volte richiamati nella citata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate». Federfarma ha quindi colto l’occasione «per fare chiarezza in riferimento ad alcune considerazioni critiche sull’imponibilità ai fini IVA delle prestazioni di autoanalisi. Al riguardo, va prima di tutto ricordato che l’esenzione o meno dall’IVA delle suddette prestazioni non è una determinazione di carattere, nazionale in quanto è frutto di una legislazione derivata dalle direttive europee.
Infatti, il disposto dell’art.10 del DPR 633/1972, in conformità all’art. 13 della sesta direttiva, definisce le operazioni esentate in relazione alla natura delle prestazioni di servizi fornite e le condizioni con le quali devono essere effettuate».
«Mancando, quindi, le prestazioni di autoanalisi del requisito soggettivo – conclude l’associazione di categoria – non è possibile farle rientrare tra le prestazioni esenti IVA. Pertanto, devono essere assoggettate all’imposta, nella misura del 22%. Tale semplice valutazione non altera, tuttavia, la natura della prestazione, che di per sé è pur sempre di carattere sanitario, in quanto il risultato dell’autoanalisi dovrà in tutti i casi essere riportato ad una fase di diagnosi nell’ambito della professione medica e sarà comunque detraibile ai fini fiscali».

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