«Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2021 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o cie e con le credenziali Entratel e Fisconline». È quanto ha fatto sapere il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Più nel dettaglio, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è riconosciuto «relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati» e «relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente».

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Gli investimenti per il 2021 e 2022

«Solo per gli investimenti sui giornali – precisa il Dipartimento -, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento dell’anno precedente». Inoltre «l’agevolazione rimane soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa, determinato dallo stanziamento annuale, distinto per i due suddetti “canali” di investimento». Quanto agli importi stanziati «la disposizione della legge di bilancio ha già previsto, per i soli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

I soggetti beneficiari del credito di imposta

In merito ai beneficiari, è utile evidenziare che tra esse sono inclusi «le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione». Dunque anche le farmacie territoriali, le aziende farmaceutiche o del farmaindotto. Ciò nonostante «sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile».

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