ricorso di un farmacistaUn farmacista ha visto accolto un proprio ricorso con il quale chiedeva di essere risarcito del danno per ingiusta detenzione. La vicenda era legata a una custodia cautelare subita perché «ritenuto gravemente indiziato, quale titolare di una casa farmaceutica, dei delitti di associazione finalizzata alla commissione di plurimi reati di falso e truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale con il sistema delle false prescrizioni, procedimento penale dal quale è stato poi definitivamente assolto in primo grado dal Tribunale con decisione divenuta irrevocabile il 30 giugno 2014».
I giudici hanno ritenuto che «il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” all’instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano “concorso a darvi causa”, sicché è ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale». Inoltre, «è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi “accertati o non negati”; tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato». In altre parole, è stato spiegato che la decisione in merito all’indennizzo non può essere basata in alcun caso su «condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione». Nello specifico, la sentenza di rigetto della richiesta di indennizzo era stata «fondata sul contenuto di una telefonata intercettata, già ritenuto irrilevante dal giudice della cognizione per dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nei fatti reato a lui contestati, come tale inidonea ad integrare la colpa ostativa, essendo stato accertato trattarsi di una normale telefonata intercorsa con un collaboratore, il cui tenore non era neanche caratterizzato da particolare ambiguità ed il cui significato, comunque, era stato ampiamente chiarito in sede di interrogatorio».
La sentenza è stata dunque annullata ed è stato chiesto alla Corte d’Appello di Napoli un nuovo esame.

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