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Tuttavia, fatta salva la maggiore imposta, la sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione non è dovuta se il socio non si è reso “colpevole” della mancanza ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 472/97 (la legge che riguarda le sanzioni tributarie non penali), perché l’omissione – sia pure volontaria – non è stata commessa con dolo (ovvero con il preciso intento di evadere) o con colpa grave (ovvero per grave negligenza od imperizia nella valutazione dell’effettivo reddito imponibile da dichiarare da parte della società e, conseguentemente, pro-quota da parte di ciascun socio).
Avv. Stefano Lucidi
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