Il divieto di prelievi di sangue in farmacia. Quesito

Il D. Lgs. n. 153 del 2009, nel descrivere all’art. 1 i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del SSN, esclude espressamente l’effettuazione presso gli esercizi di attività di prescrizione e diagnosi, come anche il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, circoscrivendo ai servizi di secondo livello erogabili dalle farmacie le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo.
Tale divieto, ecco il punto, potrebbe intendersi esteso anche alle prestazioni svolte a favore di “privati” (e dunque non solo in convenzione con il SSN), anche perché verosimilmente la norma ha voluto tutelare in qualche modo l’attività dei laboratori di analisi.
Naturalmente, non si comprenderebbe perché mai il medico o l’infermiere “prelevatore” – incaricato da un laboratorio in possesso delle prescritte autorizzazioni – possa effettuare la sua prestazione presso il domicilio del paziente (per poi trasferire il campione di sangue presso il gabinetto di analisi), e non invece in farmacia, che pure potrebbe garantire un ambiente sicuramente migliore sotto vari aspetti, perlomeno rispetto a quello “casalingo”.
E tuttavia l’espressa previsione normativa non par consentire – almeno al momento – interpretazioni diverse da quelle ricavabili dalla suo dettato letterale.
(stefano lucidi)