Lo scorso 30 Marzo una ricostruzione da parte del Consiglio di Stato dalla quale emergono sia conferme in tema di pianta organica comunale che innovazioni in tema di revisione, affidamento della sede farmaceutica, prelazione comunale, oltre a questioni in tema di gestione comunale e rito applicabile. La sentenza si distingue per la eterogeneità di contenuti e di spunti illustrati dall’Avv. Aldo Lucarelli, secondo cui «la ricostruzione normativa operata in sentenza richiama dapprima il D.L. 1/12, noto come decreto liberalizzazioni e potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, e quindi la legge n. 475 del 2 aprile 1968. Come ben noto ormai, quest’ultima legge dispone un nuovo rapporto popolazione/sede di farmacia, oltre ad una distanza minima non inferiore ai 200 metri».
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Migliore accessibilità al servizio farmaceutico
Lucarelli osserva che «il successivo articolo 2 prevede poi che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”». Dunque «in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici, la Corte costituzionale, con sentenza n. 255/2013, ha chiarito quali siano le competenze in tema farmaceutico 1) in relazione al numero di esercizi in rapporto alla popolazione, 2) in ordine alla individuazione e localizzazione delle farmacie (competenza comunale) e 3) in tema di assegnazione ed autorizzazione, competenza regionale». Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per la valutazione integrale.
Documenti allegati
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