Finisce dinanzi alla Cassazione la modalità di calcolo dei punteggi applicato al concorso farmacie, dopo che il Consiglio di Stato si è espresso in modo perentorio sulla legittimità del criterio applicato, basando però il proprio giudizio su un parere dell’Adunanza Plenaria e non sulla legge ordinaria. «Il problema si è posto nel momento in cui il calcolo dei punteggi operato nel concorso avrebbe favorito le associazioni di farmaciste più numerose e non quelle più esperte» dichiara il Legale incaricato, l’Avvocato Aldo Lucarelli, che aggiunge: «Non si tratta di penalizzare i giovani vincitori, ma di calcolare differentemente i punteggi in base agli anni di servizio, per ciascun decennio effettivamente svolto, senza sommare le annualità dei candidati».

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Il ricorso in Cassazione

Attraverso il ricorso in Cassazione, l’avvocato Aldo Lucarelli ha chiesto il riesame dei criteri usati per l’attribuzione dei punteggi del concorso straordinario per farmacie. «È stato presentato a giugno 2021 – riferisce Lucarelli – ricorso in Cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato, che in applicazione del proprio parere (Adunanza Plenaria n.19/2020) avrebbe colmato una presunta lacuna della normativa del concorso straordinario farmacie in tema di attribuzione dei punteggi (…). Il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato che l’attribuzione dei punteggi delle associazioni di giovani farmacisti non seguirebbe un principio meritocratico, ammettendo il cumulo matematico del punteggio degli associati senza premiare la qualità delle esperienze dei partecipanti più titolati ma in forma singola. Afferma, infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza 3973/2021: “La norma (art. 11, comma 7, del D.l n.1/2012) introduce consapevolmente una deroga al principio meritocratico, posto a base del concorso ordinario (Cfr punti 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018) proprio attraverso la possibilità di accumulare i punteggi per “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge” (Cons. St Ad Plen, 17 gennaio 2020, n. 19)”.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite come precedente giurisprudenziale

Con la sentenza del 7 luglio 2021, la Cassazione ha espresso il proprio parere sulla questione. «La sentenza della Cassazione civile a sezioni unite n.19244 – riporta l’avvocato Lucarelli – ha esaminato un tema delicato relativo a “eccesso di potere del Consiglio di Stato”. Dopo un’articolata ricostruzione, per la Cassazione il vizio è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete». Partendo da tale principio, Lucarelli ha dichiarato che: «La ricostruzione del Consiglio di Stato basata sulla propria giurisprudenza, sarà legittima e granitica, solo ove confermata dal vaglio della Cassazione che potrà sindacare il criterio usato dalla giustizia amministrativa e quindi valutare l’ipotesi di invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore».

«Tema complesso»

Secondo Lucarelli, ci troviamo di fronte a «un tema complesso che avrebbe permesso a giovani associazioni di bypassare associazioni meno numerose o candidati singoli ma più esperti ma ciò è stato possibile attraverso la somma dei servizi contemporanei ammessa dalla interpretazione della Giustizia Amministrativa. Appare coerente che il calcolo dei punteggi nel concorso avrebbe dovuto essere regolamentato solo in via legislativa e non da una giurisprudenza innovativa, che però ove confermata sarà parificata alla legge.

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