Il conflitto di interesse tra medico-prescrittore e farmacista-dispensatore trova fondamento anche in caso di farmacia detenuta da società partecipata da altra società attiva in ambito sanitario? Il quesito è stato sottoposto all’Adunanza Plenaria a seguito dell’appello proposto avverso una sentenza del Tar Marche che aveva applicato in modo stringente i canoni di legge. «La sentenza appellata – osserva l’avvocato Aldo Lucarelli – ha messo a frutto il principio per cui l’esercente l’attività di farmacista non può anche svolgere la professione medica. Per il Tar, detta incompatibilità, motivata dalla confliggenza di interessi che si determina nel contemporaneo esercizio dell’attività di “prescrizione” e di “dispensazione” dei medicinali, punta a salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e, in ultima analisi, l’interesse primario alla tutela della salute pubblica (v. Corte Cost. n. 275/2003)». Il quesito, dunque, è se il principio delle incompatibilità di cui alla Legg 362 del 1991 sia applicabile anche nel caso in cui I soggetti coinvolti non siano persone fisiche bensì società.

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Il caso di una farmacia appartenente a una società di capitali

Come spiega l’avvocato Lucarelli, se il conflitto di interesse è evidente tra persona fisica esercente attività di medico e farmacista titolare sempre persona fisica, è invece «di meno agevole riscontro nel caso in cui la titolarità della farmacia faccia capo a una società e quest’ultima sia a sua volta detenuta da altra società. È il caso di specie, in cui la farmacia è detenuta dalla S.r.l., partecipata quale socio unico da altra S.r.l che svolge attività medica (es. clinica)». La questione, tuttora al vaglio dell’Adunanza Plenaria, si presta a diverse interpretazioni, non essendo stata ancora considerata a livello normativo dopo l’entrata in vigore della legge che ammette la titolarità di una farmacia in capo a una società. «A seguito della legge n. 124 del 2017, il sistema normativo ha sì modernizzato il settore farmaceutico aprendolo all’ipotesi della titolarità della farmacia privata in capo a soggetti societari, ma non ha aggiornato gli elementi sintomatici del conflitto di interessi, in particolar modo chiarendo cosa debba intendersi, nel caso di società partecipate, per “gestione della farmacia” e per “esercizio della professione medica”».

Le possibili risoluzioni della questione

In attesa della risoluzione dell’Adunanza Plenaria, l’avvocato Lucarelli ipotizza alcuni possibili scenari di come potrebbe evolversi la questione. «A mio avviso, non appare inverosimile che l’Adunanza Plenaria, chiamata a pronunciarsi, sposi i principi già sanciti dalla Corte Costituzionale nel 2020 e quindi renda compatibile quello che oggi prima facie sembra incompatibile, pur nell’assunto di delimitare tali nuove compatibilità all’interno di un nuovo assetto societario che abbia alcuni meccanismi di controllo e di bilanciamento di partecipazione. Sarebbe ipotizzabile infatti imporre un “revisore” all’interno della compagine sociale per lo svolgimento di attività in potenziale conflitto di interessi, o altri meccanismi di controllo e coerenza come ad esempio una minoritaria riserva di quota pubblica per le società in potenziale conflitto di interesse, o ancor di più l’estensione di controlli da parte di un’autorità appositamente costituita, come una Consob o una Anac apposita per il sistema farmaceutico societario. Ratio della norma nel 1991 era quello di evitare la coesistenza di attività in conflitto di interesse su un unico soggetto (medico prescrittore e farmacista venditore), elemento questo che andrà però reso compatibile all’interno dello schema societario e nel regime del libero mercato ma con il bilanciamento dell’interesse pubblico proprio del sistema farmaceutico».

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