fondo di solidarietàAnche per l’anno 2018, Fedefarma ha reso disponibile una copia del «Regolamento per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2018», relativo al Fondo di solidarietà nei confronti delle piccole farmacie. Tale documento, approvato dall’Assemblea Nazionale della Federazione nella seduta del del 13 dicembre 2018, consente alle farmacie richiedenti e rispondenti ai requisiti per l’inclusione, di poter ricevere un assegno di integrazione. Tale contributo, si legge nel Regolamento, sarà riconosciuto «al farmacista titolare individuale di farmacia privata nonché alla società di farmacia privata, aderente ad Associazioni Provinciali Titolari di Farmacie associate a Federfarma in regola con il pagamento della quota associativa a Federfarma». Il fondo per l’anno 2018 ammonta a € 600.000 e la sua entità nei confronti delle singole farmacie richiedenti sarà stabilita dal Consiglio di Presidenza «sulla base di criteri di progressività, avuto riguardo alle domande pervenute, alle disponibilità del Fondo e ai requisiti di fatturato e di reddito dichiarati dai richiedenti».

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Per poter presentare la domanda, occorre che «il farmacista o la società di farmacia privata, abbia conseguito nell’anno 2017 un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2018 relativo all’anno 2017) inferiore ad Euro 250.000,00 ed un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2018 relativo ai redditi 2017, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) inferiore ad Euro 35.000,00». Inoltre, «per le società di farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma di tutti gli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società».

Le domande per accedere a tale contributo dovranno essere raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) presso la sede di Federfarma via Emanuele Filiberto 190, 00185 Roma, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2019. In tal senso, Federfarma ha specificato che «ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale. La documentazione fornita dall’interessato nei tempi previsti dovrà essere dal medesimo integrata, dietro richiesta di Federfarma, entro i 30 giorni successivi alla notifica della richiesta stessa, a pena di decadenza».

Documenti allegati:
Regolamento per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2018
Domanda per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2018

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