Finanziamenti Inail farmaciaIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto un ricorso presentato da una farmacia di Napoli, con il quale si chiedeva l’annullamento di una nota dell’Inail nella quale veniva rigettata una domanda, presentata dalla stessa farmacia, per il conferimento di un contributo al fine di realizzare interventi in materia di salute e sicurezza. Il riferimento è ai finanziamenti del 2014, finalizzati ad incentivare le imprese alla realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La farmacia aveva inviato una domanda per l’installazione di un magazzino robotizzato «comprensivo di caricatore automatico, al fine di ridurre il rischio di movimenti ripetitivi e di movimentazione manuale dei carichi per i lavoratori che comportano delle patologie da sovraccarico biomeccanico per il magazziniere». Per l’Inail, però, il progetto non aveva superato la fase di verifica in quanto «relativo a interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli in cui è esercitata l’attività lavorativa dell’azienda». Di conseguenza, la farmacia aveva fornito una perizia giurata relativa ai locali ove viene esercitata l’attività. Ciò non è bastato tuttavia all’Inail, che ha ribadito la propria posizione (indicando che la domanda non sarebbe stata redatta in modo conforme alla normativa vigente). I giudici amministrativi hanno dato ragione all’ente pubblico, poiché «ai fini della descrizione di locali destinati a sede dell’attività aziendale l’unico documento che fa testo per l’istituto è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che contiene la precisa analisi dei locali di esercizio dell’attività di impresa per la quale è chiesta l’agevolazione. E il DVR a pag. 17 precisa che “la farmacia si sviluppa su un unico livello per una superficie totale di 90 metri quadrati circa” e che “non sono presenti locali sotterranei”». In altre parole, il farmacista ricorrente aveva sottolineato solo in un secondo momento l’esistenza di tali locali all’Inail. Per questo, prosegue il Tar, la perizia giurata «non è idonea a sanare carenze o vizi originari dell’istanza di partecipazione». In sintesi, tutto va ricondotto al DVR, che però, nel caso oggetto di valutazione, secondo il tribunale non è stato oggetto di modifiche: «Qualora il ricorrente avesse riconosciuto una inesattezza nel DVR presentato a corredo della domanda, è da rilevare che nessuna correzione è stata apportata al suddetto documento, nonostante la puntuale contestazione contenuta nel preavviso di rigetto».

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