Amministrazione e Contabilità

Fatturazione elettronica farmacia, necessaria comunicazione al fisco del depositario fatture PA

Le farmacia devono - direttamente o tramite la società di servizi incaricata - comunicare all'Agenzia delle Entrate il soggetto presso cui sono conservati in via sostitutiva i documenti elettronici


fatturazione elettronica farmaciaLa fatturazione elettronica alla PA – di cui abbiamo già parlato nella news del 9/4/2015 – comporta l’obbligo di rispettare ulteriori adempimenti di carattere formale, come la loro conservazione in via sostitutiva (cioè anch’essa con modalità elettroniche) e la comunicazione al Fisco del soggetto giuridico incaricato della conservazione stessa.
Ora, le strutture di cui le farmacie si sono avvalse per l’emissione della fattura elettronica (Promofarma, produttori dei gestionali ecc.) dovrebbero aver consegnato un documento nel quale figuri appunto il soggetto presso cui sono conservati in via sostitutiva i documenti formati elettronicamente, i cui estremi devono pertanto essere comunicati all’Agenzia delle Entrate sempre con modalità telematiche.
Perciò, ove tali strutture non vi abbiano provveduto direttamente, sarà la farmacia a dover effettuare questa comunicazione per il tramite del loro commercialista di riferimento, e quindi, laddove questa operazione non sia stata effettuata, è necessario evidentemente affrettarsi perché la scadenza del termine è quella del 30 aprile 2015 (30 giorni successivi alla scadenza del termine del 31 marzo 2015, data dalla quale è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica alla PA).
Per qualsiasi chiarimento, le farmacie potranno inviare un quesito mediante l’apposita area.

(Studio Associato)

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