fatturato ssnLa Regione Marche ha fornito una serie di chiarimenti in materia di corretta attuazione della normativa in materia di computo del “fatturato di riferimento” ai fini dell’applicazione degli sconti sui farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale. A renderlo noto è Federfarma, che cita in proposito una circolare dell’amministrazione regionale datata 5 aprile 2018 nella quale si ricorda che «l’articolo 18-bis del decreto legge del 16 ottobre 2017, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha elevato a partire dal 1 gennaio 2018 i limiti di fatturato Ssn come di seguito indicato: da 387.342,67 euro a 450.000 euro per le farmacie rurali sussidiate; da 258.228,45 euro a 300.000 euro per le farmacie urbane e le farmacie urbane non sussidiate». La stessa circolare precisa che le nuove misure fanno riferimento allo sconto ex lege 662/96 basato su quote percentuali crescenti con l’aumento del prezzo unitario del farmaco e allo scontro 2,25% ex lege 122/2010. Vengono quindi specificati i codici Sogei che il legale rappresentante della farmacia convenzionata dovrà riportare sulla distinta contabile riepilogativa (DCR): “X” in caso di rurale sussidiata con fatturato Ssn inferiore a 300.000 euro e abitanti compresi tra 3 e 5.000; “R” in caso di rurale non sussidiata con fatturato Ssn superiore a 300.000 euro e abitanti compresi tra 3 e 5.000; “S” per le rurali sussidiate con fatturato al di sotto di 450.000 euro e abitanti inferiori a 3.000; “SS” nel caso di rurale sussidiata con fatturato superiore alla stessa soglia e abitanti inferiori a 3.000; “Y” per le farmacie urbane con fatturato inferiore a 300.000 euro e abitanti superiori a 5.000; “U” per farmacie urbane con fatturato superiore a 300.000 euro e abitanti superiori a 5.000. «Per quanto concerne il calcolo del fatturato – prosegue la Regione Marche – si farà riferimento al parere espresso dal ministero della Salute». Dovranno dunque essere compresi i farmaci forniti in regime di Ssn al netto dell’Iva, della quota di compartecipazione alla spesa dovuta dall’assistito, dello sconto, della Dpc e dell’assistenza integrativa. Per la scontistica 2018 occorrerà infine prendere come riferimento il fatturato dell’anno precedente.

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