ddl concorrenza farmacieGli oltre 700 emendamenti al disegno di legge sulla Concorrenza, che verrà posto in discussione in Aula al Senato a partire dalla fine di settembre o all’inizio di ottobre, sono stati pubblicati dagli uffici di Palazzo Madama. Alcune decine riguardano il mondo della farmacie, ed in particolare l’articolo 58, che sostituisce il numero 48 discusso in commissione. Come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, tra gli emendamenti depositati è presente la proposta avanzata dalla senatrice Linda Lanzillotta in materia di patent linkage, accantonata in commissione Industria proprio per essere riproposta in Aula: essa punta ad abrogare una norma del decreto Balduzzi in merito al rimborso dei farmaci biosimilari prima della scadenza del brevetto. In altri casi si chiede nuovamente che le società di capitale si iscrivano in un elenco speciale la cui tenuta sarebbe affidata agli Ordini provinciali dei farmacisti. È il caso, ad esempio, dell’emendamento 58.310 proposto da De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella e Mineo, nel quale si specifica che «le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del ministero della Salute, secondo modalità individuate con decreto dello stesso ministero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società». Una richiesta simile è arrivata da Pelino, Perrone, Rizzotti, Piccinelli e Mandelli con l’emendamento 58.307: «Le società devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società». Inoltre, la proposta di modifica 58.304 avanzata da Margiotta suggerisce che l’istituzione di una nuova farmacia sia consentita «alle persone fisiche, alle società di persone, alle società cooperative a responsabilità limitata» e che «la partecipazione all’assetto proprietario di una farmacia sia consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia». Ancora, l’emendamento 58.308 a firma Perrone, D’Ambrosio Lettieri e Bonfrisco chiede che «il capitale sociale delle società debba essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e che siano iscritti all’Albo». Inoltre, propongono i tre parlamentari «i titoli azionari devono essere nominativi». Un altro argomento sul quale si dibatterà è quello, già ampiamente discusso in commissione, che riguarda i tetti alla proprietà delle farmacie. Per ora, come noto, si è deciso di imporre un massimo del 20% su base regionale. Mandelli e D’Ambrosio Lettieri chiedono ad esempio che si fissi un ulteriore limite a «mille farmacie sul territorio nazionale». Inoltre, l’emendamento 58.312, firmato da D’Ambrosio Lettieri e Perrone, chiede che «le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versino all’Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all’ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio». Ancora D’Ambrosio Lettieri, assieme a Mandelli e Perrone, propone poi (emendamento 58.324) che nelle società con presenza di soci non iscritti all’albo dei farmacisti, l’organo amministrativo nomini «un farmacista iscritto all’albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative alla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all’organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l’organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all’Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante». Una serie di proposte – ad esempio avanzate da Ichino, Susta e Margiotta – vanno infine nuovamente nella direzione di una possibile liberalizzazione nella vendita dei farmaci di fascia C. Si tratta di un altro argomento che era stato particolarmente dibattuto in commissione Industria.

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