Come riportato da FarmaciaVirtuale.it, a metà dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha spiegato nella sentenza numero 5667 che la maggiorazione del 40% spettante nei concorsi per sedi farmaceutiche ai farmacisti “rurali”, e in quelli straordinari anche ai farmacisti titolari di parafarmacia, non incontra nessun tetto. Non quindi quello di 32,5 punti complessivi (6,5 per commissario) né quello dei 35 punti.
Lo studio associato Bacigalupo-Lucidi spiega quali sono le conseguenze di tale decisione. «Ricordiamo innanzitutto – spiega l’avvocato Gustavo Bacigalupo – che il termine per ricorrere al Tar è di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e quello per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è invece di 120». Se ne deduce che «sono ormai definitivamente inoppugnabili per decorrenza di ambedue i termini le graduatorie di Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Molise, Marche e Friuli. Nonché la Puglia per quanto riguarda il Tar». Ma «il condizionale è d’obbligo se teniamo presente le graduatorie “rettificative” di quelle precedenti».
In questi ultimi casi, dunque, è ancora possibile ricorrere? Dipende. Prendiamo ad esempio il Lazio, nel quale la graduatoria approvata con la “determina” del 3 novembre 2014 è stata rettificata dapprima il 28 ottobre 2015 e poi il 2 dicembre 2015. Un farmacista rurale che volesse avvalersi dei nuovi tetti ai punteggi potrebbe dunque presentare ora un ricorso? «Appare molto arduo – spiega il legale – ricorrere nel Lazio contro la “determina” del 2 dicembre, laddove non si sia previamente impugnata quantomeno la precedente: si rischia concretamente una pronuncia di inammissibilità. C’è però ancora tempo, in teoria, per ricorrere al Presidente della Repubblica per la rettifica del 28 ottobre 2015». Qualora però, prosegue Bacigalupo, per alcune graduatorie pubblicate intervenisse non una rettifica, ma una completa riformulazione, «tale da incidere comunque anche sulla posizione del rurale», ciò «questa volta senza alcun dubbio, riaprirebbe ex novo i termini dell’impugnativa». In altre regioni, invece, come Abruzzo e Sardegna, i termini non hanno neppure iniziato a decorrere, e dunque le vie sono tutte aperte. Stesso discorso per le regioni «nelle quali le graduatorie sono ancora “in mente Dei”, ovvero Campania, Umbria, Basilicata, Calabria, provincie di Trento e Bolzano».
In generale, secondo Bacigalupo la sentenza del Consiglio di Stato resta «un grosso abbaglio. La questione sta in questi termini: il tetto “massimo di punti 6,5” riguardo alla “maggiorazione del 40 per cento”, va riferito al commissario uti singulus o alla commissione come tale? Nel primo caso il beneficio non permetterebbe al rurale di superare il punteggio complessivo di 32,5, mentre nel secondo il concorrente potrebbe incontrare soltanto il limite dei 35 punti, o addirittura, secondo il Consiglio di Stato, neppure questo limite». «Il vero pilastro su cui si basano le affermazioni della corte amministrativa – aggiunge l’avvocato – sta nella riconduzione alla commissione e non al singolo commissario della maggiorazione», che discenderebbe secondo i giudici dalla natura speciale della legge che concede la maggiorazione stessa e dal fatto che, si legge nella sentenza, «altrimenti si finirebbe col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile». Un’argomentazione che, secondo Bacigalupo, «non è per niente vera. Riferire i 6,5 punti a ciascun commissario vorrebbe dire semmai limitare semplicemente la portata della norma, che conserverebbe egualmente una buona consistenza».
La decisione della corte è ovviamente operativa, «e allora non resta che attendere – conclude il legale – che lo stesso Consiglio di Stato abbia occasione di ripensarci, quel che d’altronde potrà accadere anche in tempi brevi perché dovremmo avere prestissimo un’ordinanza in sede cautelare di un Tar (qualche farmacista rurale infatti agirà immediatamente in via giudiziaria con richiesta di sospensiva della graduatoria, laddove evidentemente proponibile)».
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