Non era bastata una presa di posizione nell’ottobre del 2018. L’Associazione farmacisti esperti in nutrizione (Afen), organizzazione che riunisce i farmacisti in possesso titoli accademici o che abbiano frequentato corsi in ambito nutrizionale, torna sul tema degli sbocchi professionali del farmacista esperto in nutrizione. Ciò in seguito ad un articolo apparso su FarmaciaVirtuale.it, contenente una risposta della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ad un quesito dell’Ordine di Salerno, in cui veniva ribadito che il farmacista nutrizionista non può prescrivere diete.
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«Il commento ufficiale all’articolo 15 del Codice Deontologico, presentato in anteprima al III congresso nazionale Afen dal vicepresidente Fofi, sen. dr. Luigi d’Ambrosio Lettieri, riconosce formalmente al farmacista l’attività di consulenza, erogata in spazi appositamente adibiti, oltre che nella “diffusione di informazioni e consigli sui medicinali”, anche nei settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita».
«Se la Fofi – evidenzia l’Afen – ribadisce che al farmacista non viene attribuita la possibilità di elaborare diete, il summenzionato commento ufficiale assume rilevanza primaria, perché ne riconosce comunque la legittima competenza nel settore della nutrizione (integratori e prodotti destinati all’alimentazione particolare sono normativamente alimenti, vedi Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 e DM 9 luglio 2012). Questo atto formale è una implicita conferma nel merito della più volte citata sentenza n.20281/17 del 28.04.2017 della VI Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione, “… l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, per le ricadute in termini di salute pubblica, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario…”. Ribadito quindi che non vi è competenza esclusiva di una professione sanitaria nel settore della nutrizione umana il farmacista rientra a pieno titolo tra quelle titolate, fatti salvi gli opportuni distinguo».
In aggiunta a ciò, l’Afen «continua a sostenere, senza essere mai stata smentita, che in Italia non esiste la professione del “nutrizionista”, né è stata inserita come nuova figura sanitaria nella “legge 03.2018 detta Lorenzin”. Infatti, stando al parere espresso il 15.12.2009 dal Consiglio Superiore di Sanità sez. II, “il nutrizionista è lo specialista della nutrizione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.)…che orienta e corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale…”. È allora evidente che il farmacista, il quale abbia sostenuto un percorso di formazione accademico nel settore della nutrizione umana, non solo ha tutto il diritto di fregiarsi del titolo di “nutrizionista”, ma è bene che lo faccia, sia per sgombrare il campo da chi ritiene di possedere l’esclusiva della conoscenza in questo settore, sia per sottolineare le particolari competenze acquisite».
Infine, l’Afen spiega che «la consulenza sanitaria del farmacista, che può anche riguardare il più ampio settore della salute e del benessere, può e deve essere espressa in termini quali-quantitativi, può essere formalizzata per iscritto (non vi sono norme o regolamenti che lo impediscano o lo vietino) e per essa può essere corrisposta una parcella professionale (commento ufficiale Fofi all’art. 15 del Codice Deontologico). Il “farmacista consulente” può anche avvalersi degli opportuni strumenti tecnologici e di autoanalisi, ad esclusivi fini valutativi e non diagnostici, così da rendere più efficace il suo consiglio».
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