Il tema farmacista e nutrizione torna a far discutere. Con un comunicato ricevuto da FarmaciaVirtuale.it il 9 ottobre 2018, l’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione sottolinea che «il campo nutrizionistico ancora oggi è oggetto di contestazioni proprio per la nebulosità della legislazione di riferimento e per considerazioni e pareri che spesso vengono espressi senza alcun fondamento giuridico».
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L’associazione, che da anni sostiene che il farmacista può elaborare diete, chiarisce che «in Italia non esiste la professione del nutrizionista, né è stata inserita come nuova figura sanitaria nella “legge Lorenzin”, ma sono riconosciute competenze nel settore nutrizionale a medici, farmacisti, biologi e dietisti, come confermato dalla sentenza n.20281/17 del 28.04.2017, che ha affermato un importante principio: “… l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, per le ricadute in termini di salute pubblica, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario..”».
Secondo l’ASFEN «a complicare il quadro è l’assenza di una definizione giuridica di dieta; così, affermare che nella consulenza nutrizionale del farmacista non sia consentito esprimersi in termini ponderali e calorici non trova alcun riscontro normativo».
Un esempio «potrebbe essere il caso del cliente-paziente che si rivolge dal farmacista per acquistare un integratore proteico per lo sport. Il farmacista, valutato attentamente l’introduzione alimentare giornaliera, il dispendio proteico ed energetico giornaliero del soggetto, propone l’eventuale integrazione, fissandone le quantità, il momento opportuno per la sua somministrazione e la qualità della proteine da utilizzare. Di fatto essa rappresenta una “consulenza sanitaria” che può e deve necessariamente esprimersi in termini quali-quantitativi, rispettando criteri di scientificità ed appropriatezza. Tale attività professionale, diretta a fini salutistici, cioè tesa a mantenere o migliorare le condizioni fisiche esistenti, può essere effettuata in autonomia da professionisti non medici, ma in possesso di laurea in ambito sanitario (come il biologo, il farmacista…), come ribadito dalla sentenza n.20281/17 del 28.04.2017. Inoltre dalle ricerche giurisprudenziali condotte dai legali di AFEN non sarebbe stata trovata alcuna norma che vieterebbe al farmacista di mettere per iscritto una sua consulenza, cosa ammessa a qualsiasi professionista».
Inoltre, «la consulenza va però distinta dalla prescrizione, cioè quell’attività professionale, di carattere scientifico, diretta a promuovere la salute, prevenire le malattie, basata su anamnesi e diagnosi, di esclusiva pertinenza medica. Quindi se il destinatario è un soggetto patologico la dieta assume il significato di terapia; l’intervento spetta solo medico, il quale ha anche la facoltà di demandare la redazione di specifici protocolli alimentari ad altre figure professionali abilitate.
Un approfondimento meriterebbe la figura del farmacista-nutrizionista. Stando anche al parere espresso il 15.12.2009 dal Consiglio Superiore di Sanità sez. II, “il nutrizionista è lo specialista della nutrizione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.)… che orienta e corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale…».
L’associazione riferisce anche delle specializzazioni, master, perfezionamenti, secondo cui «in base all’art. 172 del RD 1592/1933 (Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore) hanno esclusivamente valore di titolo accademico e non sono pertanto titoli abilitanti (il titolo abilitante è infatti costituito dall’esame di Stato), negare ad un farmacista con tali competenze la possibilità di elaborare e somministrare in autonomia programmi alimentari a fini salutistici è quantomeno paradossale, se non addirittura contraddittorio».
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