farmacista grossistaIl Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato in parte inammissibile, e in parte ha rigettato, un ricorso presentato da una farmacia contro l’azienda sanitaria, per ottenere l’annullamento di alcune diffide presentate da quest’ultima in merito all’attività di farmacista-grossista. La farmacia sottolineava infatti di essere «regolarmente autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di farmaci fin dal giugno 2011, nel pieno rispetto della disciplina vigente». Ciò nonostante, nel 2015, «i NAS di Cremona, pur riscontrando l’esistenza di due magazzini distinti, rilevavano che i farmaci acquistati dalla società venivano inizialmente destinati al magazzino della farmacia, per poi essere successivamente trasferiti al distributore, senza però riscontrare che il “farmacista” ed il “grossista” erano il medesimo soggetto di diritto, dotato della stessa partita IVA». A ciò sono seguiti alcuni atti e ispezioni da parte di NAS, Asl, nonché pareri ministeriali. «In via preliminare – hanno spiegato i giudici amministrativi – va rilevata l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del ministero della Salute del 2.10.2015, atteso che la stessa non riveste carattere provvedimentale, ma va qualificata come mero parere non obbligatorio e, come tale, non autonomamente lesivo. Parimenti inammissibile è l’impugnazione del precedente parere del ministero di data 30.6.2015». Nel merito, prosegue il tribunale, «premesso che è indubbio che la farmacia ricorrente sia autorizzata anche alla distribuzione di farmaci (quindi, unico soggetto, dotato di una sola partita IVA, autorizzato a svolgere due distinte attività), si osserva che l’Amministrazione non ha inteso sostenere che la farmacia non possa svolgere attività di distribuzione dei farmaci, ma unicamente che le due attività debbono comunque restare distinte, al fine di consentire la tracciabilità e la verifica della disponibilità dei farmaci». Inoltre, sottolinea il Tar, «se è pur vero che la normativa prevede che i farmacisti titolari di farmacia possano svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, ciò non significa che si sia inteso stravolgere completamente le modalità di esercizio delle due attività, consentendo una totale commistione e indifferenziazione delle medesime, che al contrario restano ben distinte. In buona sostanza, l’eliminazione dell’incompatibilità tra l’esercizio della distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente permesso lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico, ma non ha affatto determinato l’inversione dell’ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco». Quest’ultima, infatti, «opera secondo una direzione a senso unico, dal produttore al distributore all’ingrosso e da questi alle farmacie per la vendita al dettaglio; l’eliminazione della incompatibilità tra attività di distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio, come detto, non ha determinato lo stravolgimento della filiera».

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