Farmacista collaboratore, detassazione premi di produttività e di risultato. Quesito

Non si tratta di “lumi” particolari o misteriosi, perché questa è una vicenda che, più o meno negli stessi termini, è ormai in atto da qualche anno e sulla quale perciò non gravano incertezze di rilievo.
Dunque, il Dpcm. del 22 gennaio u.s. ha previsto l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, e di tale “detassazione” possono beneficiare i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente non abbia superato, nell’anno 2012, la somma di 40.000 euro.
Inoltre, l’importo massimo “detassabile” è di 2.500 euro lordi.
Nel provvedimento è specificato il significato di retribuzione di produttività e l’applicabilità della “detassazione” è subordinata a un accordo territoriale o aziendale in cui il datore di lavoro confermi la produttività dell’impresa.
Vi è un ulteriore obbligo in capo ai datori di lavoro, che è quello del deposito degli accordi presso la Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando una dichiarazione di conformità dell’accordo stipulato alle norme contenute nel decreto; tuttavia, in caso di stipula presso una organizzazione sindacale, tale obbligo è a carico proprio di quest’ultima.
Infine, sul piano formale, il lavoratore deve semplicemente dichiarare di non superare il reddito massimo di 40.000 euro e naturalmente anche di voler usufruire della “detassazione”.
(marco porry)