farmacie e conservazione fatture elettronicheIn una circolare inviata a tutte le associazioni provinciali, Federfarma riferisce il contenuto di una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 81/E del 25 settembre 2015), che fornisce chiarimenti in merito alla conservazione della fatturazione elettronica. Essa, ricorda l’associazione di categoria dei farmacisti, «è divenuta obbligatoria, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2013, dal 31 marzo 2015, per tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in attuazione della suddetta novità normativa, è stato emanato il decreto ministeriale 17 giugno 2014, con la finalità di aggiornare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici».
In particolare, il decreto del 2014 stabilisce che «il contribuente comunica di effettuare la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (obbligo da assolvere con la compilazione del rigo RS140 del modello Unico PF)» e che «in caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica (secondo modalità da stabilirsi con provvedimenti che saranno emanati dai direttori delle competenti Agenzie fiscali), fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede».
«L’Amministrazione finanziaria – prosegue Federfarma – precisa nel documento che il “conservatore” è il soggetto che opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali. Questi può coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario che gestisce la contabilità, o di un terzo soggetto (come avviene per le farmacie che si avvalgono del servizio di fatturazione elettronica PA predisposto da Promofarma). In quest’ultima ipotesi, poiché il conservatore elettronico non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11, nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione».

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