Farmaci stupefacenti, da Stato-Regioni ok a revisione ispezioni e tempi di adeguamento
La Conferenza delle Regioni ha dato l’ok alla proposta di revisione delle ispezioni e dei tempi di adeguamento per gli armadi blindati, relativi alla gestione dei medicinali stupefacenti.
Il 10 settembre 2026, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del ministro della Salute relativo alla definizione delle misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope destinati a uso umano e veterinario. Il provvedimento riguarda i farmaci inseriti nelle sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali prevista dal decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e si applica alle strutture sanitarie pubbliche e private che detengono o utilizzano tali medicinali. Il via libera è stato accompagnato da una raccomandazione al ministero della Salute affinché valuti ulteriormente due proposte emerse durante l’istruttoria tecnica.
Meno ispezioni ordinarie, più controlli dove ci sono precedenti
La prima proposta riguarda l’articolo 15, comma 2, dello schema di decreto, dedicato alle ispezioni interne e alla vigilanza. Le Regioni chiedono di modificare la cadenza delle verifiche ordinarie, portandola da semestrale ad annuale, mantenendo invece la periodicità trimestrale esclusivamente per le unità operative che abbiano già registrato non conformità. Come motivato dalla Conferenza, la modifica renderebbe più sostenibile il carico di lavoro per i farmacisti e le direzioni mediche impegnati in strutture articolate su decine di reparti e sedi territoriali, consentendo di concentrare le verifiche sulla base di un approccio definito risk-based audit, ossia orientato ai rischi effettivamente rilevati in passato. La seconda proposta riguarda l’articolo 19, comma 4, relativo alle disposizioni finali e ai tempi di adeguamento previsti dal decreto. Le Regioni sollecitano un ampliamento del termine, portandolo da 60 ad almeno 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Tempi tecnici del Codice dei Contratti pubblici allungano l’adeguamento
Nella motivazione fornita dalla Conferenza delle Regioni, l’estensione del termine si giustificherebbe con le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici, disciplinato dal decreto legislativo 36/2023, che comporterebbero iter e tempistiche incompatibili con un adeguamento in soli 60 giorni. Tra la determinazione a contrarre, la pubblicazione degli atti di gara, le fasi di aggiudicazione e la stipula del contratto, si aggiungono i tempi tecnici necessari per la consegna e la posa in opera di impianti complessi, tra cui armadi blindati conformi alla norma En 1143-1, sistemi di videosorveglianza e dispositivi di controllo degli accessi, oltre al collaudo dei software gestionali. Per la Conferenza, il rispetto del termine di 60 giorni rischierebbe di esporre le aziende sanitarie a una condizione di illegittimità automatica non imputabile alle stesse strutture, in ragione dei vincoli procedurali sopra descritti. Il documento recante il parere è stato reso a Roma in data 10 settembre 2026 e risulta identificato dal numero di protocollo 16721.