anfgIl Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è pronunciato in merito ad un ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Farmacisti Grossisti contro una nota del ministero della Salute. L’ANFG chiedeva l’annullamento «previa sospensione dell’efficacia, del parere reso dal ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico – con una nota del 2 ottobre 2015, avente come oggetto il “Rapporto farmacia grossista – Asl Mantova” nei confronti della richiedente Regione Lombardia».
Il Tar spiega che il ricorso è stato presentato contro un parere reso con efficacia non vincolante dal ministero stesso all’amministrazione regionale, «la cui lesività, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere, non può emergere ove disgiunta dall’impugnazione degli eventuali conseguenti provvedimenti applicativi assunti da altre Autorità (ad esempio le Asl e di cui, peraltro, è fatta menzione discorsiva nel ricorso)». Per questo, i giudici amministrativi hanno deciso di respingere la domanda cautelare.
Come riportato da FarmaciaVirtuale.it, a seguito della nota ministeriale alcune regioni ed Asl avevano inviato delle lettere ai titolari di farmacia, per ricordare le indicazioni ministeriali. «Come richiamato dalla nota – spiegava ad esempio la Asl Napoli 3 – “le farmacie pubbliche e private vendono farmaci al pubblico ed erogano l’assistenza farmaceutica. La farmacia in quanto tale è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività”». «Il decreto legislativo numero 219 del 2006 – proseguiva l’azienda sanitaria campana – all’articolo 1 disciplina la distribuzione all’ingrosso di medicinali definendo questa quale l’attività che consiste nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali salvo la fornitura al pubblico; queste attività sono svolte con i produttori e i loro depositari, con gli importatori, gli altri distributori all’ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico».
Pertanto, «tenuto conto che le norme che disciplinano l’esercizio di farmacia sono diverse da quelle che regolamentano l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali», nonché considerando il fatto «che le due attività, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra loro», ne discende che «il passaggio dei medicinali dal grossista alla farmacia deve risultare formalmente attraverso l’uso di distinti codici identificativi univoci», in grado di tracciare «il cambiamento del titolo di possesso». Inoltre, «i farmaci una volta transitati dal grossista alla farmacia non possono rimanere nel magazzino del primo, ma devono essere conservati presso la farmacia, e da qui possono solo essere venduti esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore, né ad altra farmacia». L’unico movimento ammesso, al di fuori della vendita al pubblico, «è la restituzione al grossista, a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.