
L’avvocato specifica che in materia «non c’è una copiosa giurisprudenza, ma non sembra vi siano modi di uscita per l’autore della violazione di questo precetto (evidentemente nella figura colposa) e quindi, se la denuncia sarà presentata, la farmacista (che del resto verrebbe sicuramente nominata nell’esposto/querela) rischia seriamente di incappare nella sanzione penale. Per quanto riguarda il titolare della farmacia, non sarà chiamato (a meno che non si riveli concretamente ascrivibile a suo carico una condotta anch’essa determinante dell’irregolare spedizione della ricetta) a rispondere penalmente del fatto, perché come sappiamo la responsabilità penale nel nostro ordinamento è personale, e dunque oggettivamente inestensibile a chi sia rimasto del tutto estraneo alla vicenda. Sul versante civilistico, invece, anche il titolare può rispondere dei danni eventualmente derivanti dalla condotta del collaboratore, ma qui non è sufficiente il semplice “pericolo” essendo invece necessario che un danno risarcibile vi sia stato».
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