enpafL’Enpaf ha diffuso una nota, datata 29 gennaio 2018, con la quale vengono introdotte novità in materia di prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito. È stata infatti apportata una modifica che aggiunge una limitazione all’erogazione delle stesse prestazioni: è stata in particolare inserita «la previsione dell’incompatibilità riguardante in modo specifico gli iscritti che hanno già beneficiato due o più volte dell’importo massimo, tempo per tempo vigente, del sussidio di disoccupazione erogato ai sensi della previgente disciplina». Il cambiamento – deliberato dal Consiglio di amministrazione il 24 gennaio 2018 – è stato effettuato all’articolo 9 del Regolamento di Assistenza, che era stato diffuso il 4 dicembre 2017 dallo stesso ente previdenziale dei farmacisti. Ora il testo, alla voce «incompatibilità» recita: «Nel medesimo anno solare le prestazioni straordinarie di cui alla presente deliberazione sono incompatibili con l’erogazione di un sussidio continuativo per età (art. 5 del Regolamento di Assistenza)». Inoltre, «è possibile richiedere una sola prestazione assistenziale di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento». Il riferimento è alle situazioni di grave difficoltà economica, per le quali è prevista un’assistenza straordinaria indennitaria erogata a favore del farmacista a condizione che, al momento della domanda, abbia un’anzianità di iscrizione di almeno otto anni; alle prestazioni legate alla condizione di disoccupazione; alle coperture (perdita di reddito e altri oneri) finalizzate al sostegno del lavoro femminile. La novità è prevista però al secondo comma dell’articolo 9, che ora prevede il seguente testo: «Rientrano nel computo del numero massimo di prestazioni erogabili per disoccupazione quelle della medesima tipologia già liquidate nel triennio precedente l’entrata in vigore della presente deliberazione. Il sussidio di disoccupazione, nella misura indicata al punto 3.1, non viene riconosciuto ai richiedenti che hanno già beneficiato due o più volte dell’importo massimo di detta prestazione tempo per tempo previsto dai regolamenti previgenti».

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