Enpaf, cosa deve fare un farmacista che lavora all’estero?
L’ente previdenziale dei farmacisti ha fornito una serie di chiarimenti in merito agli adempimenti in capo ai professionisti che lavorano all’estero.
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L’Enpaf ha fatto sapere che gli iscritti che esercitano la propria attività nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione europea, del SEE e in Svizzera sono tenuti (ai sensi dei Regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009) al versamento dei contributi previdenziali unicamente in uno Stato. Pertanto, a norma della stessa disciplina comunitaria, «gli interessati hanno l’onere di informare gli enti previdenziali coinvolti, attivando la procedura per l’applicazione di un’unica legislazione. Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in più Stati, qualora una parte sostanziale di tali attività sia svolta in Italia, Stato di residenza, e una seconda attività in un altro Paese membro, si ha la possibilità di richiedere all’Enpaf il rilascio del modello A1 per l’applicazione della legislazione italiana, al fine di essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese in cui si svolge la seconda attività lavorativa».
L’ente previdenziale ricorda poi che «la richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva (scaricabile sul sito www.enpaf.it