È possibile sopprimere una sede farmaceutica per calo demografico? Esistono meccanismi che legano calo demografico e soppressione della sede, sopratutto nel caso questa sia stata assegnata a seguito del concorso straordinario? A definirne i contorni è Aldo Lucarelli, legale dello Studio Angelini&Lucarelli, il quale ha acceso i riflettori su un caso esaminato dal Consiglio di Stato. Nella sentenza 7398/2020 del 24 novembre 2020, il CdS ha statuito la mancanza di un meccanismo automatico tra il calo demografico e la soppressione della sede, sopratutto ove questa sia stata assegnata a seguito del concorso straordinario, tanto più che i Comuni mantengono una discrezione al fine di favorire la fruizione del servizio farmaceutico.
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I meccanismi che portano all’obbligo di soppressione delle sedi
Secondo il legale, il Consiglio di Stato ha precisato che «l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell’art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate” e quindi “la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015 n. 2959)».
Revisione della pianta organica
Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, «la revisione della pianta organica – puntualizza il legale -, su istanza di parte, con richiesta di soppressione della sede per calo demografico, sarà valutabile solo ove la sede soprannumeraria non risulti assegnata ed accettata all’esito del concorso, tanto più che il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale». In ultimo, «l’istanza di revisione ad avviso di chi scrive – conclude Lucarelli – , rimane il principale, se non l’unico rimedio di verifica della effettività tra sedi esistenti, e popolazione residente, a garanzia del servizio e tutela delle farmacie già operanti».
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