Distributore automatico medicinaliCosa si intende per “distributore automatico” e quali prestazioni rese con questo strumento ricadono negli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi dal prossimo 1° aprile? Per rispondere a tali quesiti, l’Agenzia delle Entrate, in seguito a numerose richieste di chiarimenti, lo scorso 21 dicembre 2016 ha diramato la Risoluzione n. 116/E: ne parla una circolare diramata da Federfarma alle associazioni provinciali, alle unioni regionali e ai consulenti fiscali. Si sottolinea che la norma originaria del Decreto Legislativo 127 del 2015 stabilisce che, a regime, entro il 31 dicembre 2022, i dati dei corrispettivi di tutti i distributori automatici dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, secondo tempistiche determinate da ulteriori Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia stessa. Relativamente ai dubbi più comuni manifestati, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per “distributore automatico” si intende qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico. I componenti sono rappresentati da uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico, dotato di un processore e una memoria, in grado di processare i dati delle transazioni e memorizzarli, e un erogatore di beni e servizi. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, con cui erano state definite le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo delle “vending machine”, l’Amministrazione finanziaria ha già disciplinato una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le componenti hardware citate precedentemente, cui si aggiunge una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmetterli al sistema dell’Agenzia. Per gli operatori economici che si avvalgono di questi strumenti, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi scatteranno dal 1° aprile 2017.
Invece gli utilizzatori, in tale data, di distributori puramente meccanici non dotati di queste caratteristiche e quindi privi della “porta di comunicazione”, per adempiere agli obblighi dovranno attendere un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che ne definirà anche le peculiari regole tecniche. Nella circolare si ricorda inoltre che il Legislatore ha esteso l’obbligo in questione dalle cessioni di beni alle prestazioni di servizi, includendo nell’ambito della normativa anche le bilance automatiche pesa persone presenti in farmacia.

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