federfarma fgas2016Federfarma ha inviato alle proprie associazioni provinciali alcune precisazione sul tema dei gas fluorati, per ricordare in particolare alle farmacie interessate la dichiarazione “Fgas-2016” da effettuarsi entro il 31 maggio 2016, relativa ad alcuni gas ad effetto serra. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione è fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra e non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Rispetto al Regolamento (CE) n. 842/2006, il nuovo Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra. «Si ricorda che in base all’art. 16 del DPR 43/2012, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori (in sostanza i proprietari) di apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio (quindi non le bombole perché non sono fisse) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra devono comunicare, esclusivamente per via telematica, registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it , entrando nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas”, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente. La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova».
Federfarma precisa inoltre che «i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione». L’associazione di farmacisti sottolinea poi che «si ritiene che siano tenute alla dichiarazione anche le farmacie che successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dello scorso anno (maggio 2015) hanno installato apparecchi con le caratteristiche sopra indicate ed anche le farmacie che nel 2015 pur essendo già in possesso di tali apparecchi non hanno proceduto alla dichiarazione pur vari motivi (dimenticanza, ignoranza delle norme, ecc.)». Le attività di riparazione e manutenzione dagli apparecchi che si dovessero rendere necessarie devono essere effettuate una volta l’anno per apparecchi contenenti da 3 fino a 30 kg di Fgas; una volta ogni sei mesi se contenenti da 30 fino a 300 kg di Fgas. I lavori devono essere affidati a ditte certificate, presenti in un apposito Registro nazionale pubblicato sul sito www.fgas.it .

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