Sono già in vigore le nuove misure urgenti per la tutela della salute e il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’emergenza da Covid-19. A farlo sapere è l’Agenzia delle Entrate, la quale ha pubblicato una sintesi con i punti salienti degli indennizzi in favore di lavoratori e attività professionali in seguito alle ulteriori restrizioni praticate su tutto il territorio nazionale. Si tratta di credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, cancellazione della seconda rata Imu, di cui si riporta un estratto relativo agli aspetti di potenziale interesse. Ciò sebbene si discutano in queste ore ulteriori misure dedicate alle imprese ubicate nelle zone rosse e arancioni contenute in un decreto Ristori bis.

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Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

L’articolo 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dello stesso giorno recante «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa», prevede che sia estesa dal 30 ottobre fino a tutto il 2020 «l’efficacia della disposizione contenuta nel decreto “Cura Italia” (articolo 54-ter, Dl 18/2020), con la quale il legislatore, per arginare gli effetti della pandemia su soggetti deboli (i debitori) minacciati della perdita della propria casa, ha stabilito la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (articolo 555, Codice di procedura civile) riguardante l’abitazione principale del debitore».

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

L’articolo 8 «Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda» estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 «il “bonus affitti” (articolo 28, Dl 34/2020), ossia il riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (nella misura del 60%) e affitto d’azienda (nella misura del 30%). Beneficiari della misura sono soltanto gli operatori dei settori indicati nella tabella allegata al Dl, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Accede all’agevolazione chi ha registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».

Cancellazione della seconda rata Imu

L’articolo 9 «Cancellazione della seconda rata Imu» abolisce il versamento della seconda rata dell’Imu 2020, «in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e relative pertinenze in cui sono svolte le attività economiche contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella “solita” tabella». In merito al beneficio di tale agevolazione, l’Agenzia delle entrate sottolinea che «è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata. In ogni caso, restano ferme le disposizioni del decreto “Agosto” in materia di esenzione Imu per i settori del turismo e dello spettacolo (articolo 78, Dl 104/2020), secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata; pertanto, per le fattispecie individuate dalla precedente norma, l’esonero dal versamento del tributo comunale si applica indipendentemente dal fatto che le stesse sono comprese anche nella tabella e che la nuova norma, in generale, prescrive la condizione della coincidenza tra proprietario e operatore economico».

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Infine, l’articolo 10, «Proroga del termine per la presentazione del modello 770» sposta «dal 31 ottobre (in realtà, 2 novembre, in quanto la scadenza ordinaria cade di sabato) al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770, relativa all’anno d’imposta 2019».

Le nuove misure del Ristori bis

In aggiunta a quanto rilevato dall’Agenzia delle Entrate, è utile evidenziare – sulla base di quanto indicato una bozza provvisoria del decreto “Ristori bis” – che per coloro che esercitano nelle zone rosse e arancioni potrebbe essere prevista la «proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019». Tale proroga «si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

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