ddl concorrenzaIl Ddl Concorrenza è arrivato al Senato. E l’Ufficio Studi di quest’ultimo ha valutato il testo approvato in precedenza dalla Camera predisponendo, come da prassi, una relazione. Lo studio associato Bacigalupo-Lucidi ha risposto al seguente quesito posto: «Ora che il testo sulla Concorrenza è in discussione al Senato, possono essere d’aiuto per contrastare l’ingresso del capitale nella farmacia i dubbi sollevati dall’Ufficio Studi del Senato sulla costituzionalità di queste norme?».
Gustavo Bacigalupo ricorda in un corposo documento quali siano stati i rilievi dei tecnici di Palazzo Madama. Al fine di agevolare la comprensione, l’avvocato propone «un confronto tra i testi oggi vigenti dell’articolo 7 (intitolato “Titolarità e gestione della farmacia”) e dell’articolo 8 (intitolato “Gestione societaria: incompatibilità”) della l. 362/91 e quelli derivanti dalle modifiche apportate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 48» del disegno di legge sulla Concorrenza.
Il legale passa quindi a vagliare il dubbio di costituzionalità: «Tra i rilievi più cospicui del Servizio Studi, c’è l’invito a valutare se la soppressione del sostantivo “intermediazione”, operata in extremis dalla Camera nella riformulazione del nuovo comma 2 dell’art. 7, “possa determinare dubbi di legittimità costituzionale, tenendo conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 27/07/2003 ha esteso alle società di gestione delle farmacie comunali il vincolo di incompatibilità con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, facendo riferimento, oltre alla mancanza di motivazioni per un diverso trattamento normativo tra le società, anche al principio costituzionale di tutela della salute”. Per i funzionari questo problema deriverebbe dunque dall’eliminazione, dall’elenco delle figure incompatibili con l’assunzione di una partecipazione ad una società (di persone o di capitali) titolare di farmacie, della categoria degli “intermediari” del farmaco, mostrando subito dopo di equiparare perfettamente l’attività di intermediazione a quella di distribuzione, anzi di considerare l’un termine sinonimo dell’altro».
Secondo Bacigalupo, che analizza l’intera questione partendo dai contenuti del decreto Bersani, i rilievi del Servizio Studi sono «un po’ frettolosi e disinvolti». La questione è legata soprattutto alla definizione esatta dei termini “distribuzione” e “intermediazione”. FarmaciaVirtuale.it mette a disposizione dei propri lettori l’intero documento, attraverso il quale è possibile farsi un’idea chiara e approfondita della questione.

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