ddl concorrenza farmaciaIl Servizio Studi del Senato ha pubblicato un dossier nel quale espone i contenuti, nonché le proprie riflessioni, sul testo del disegno di legge sulla Concorrenza, che è stato licenziato dalla Camera e che si appresta ad essere vagliato da Palazzo Madama. Risultano interessanti, in particolare, le osservazioni avanzate dai tecnici in merito all’apertura delle farmacie alle società di capitale, soprattutto per quanto riguarda le incompatibilità indicate da Montecitorio.
A pagina 210 del rapporto, si ricorda che «i commi 1 e 2 (introdotti dalla Camera) dell’articolo 48 modificano la disciplina sull’esercizio della farmacia privata da parte di società, con riferimento ai profili: delle tipologie delle società; dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità; della direzione della farmacia; dei limiti numerici e territoriali per le titolarità di farmacie da parte della società (limiti che vengono soppressi); della comunicazione dello statuto societario e delle variazioni del medesimo e dell’identità dei soci ad alcuni soggetti pubblici».
A questo proposito, il Servizio Studi rileva che il Ddl «introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società in oggetto con l’esercizio della professione medica, e conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco». Ma «sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili. Sotto il profilo formale, appare perciò opportuna una più esplicita definizione di quest’ultimo profilo; sotto il profilo sostanziale, occorrerebbe valutare se la soppressione possa determinare dubbi di legittimità costituzionale, tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 275 del luglio 2003 ha esteso alle società di gestione di farmacie comunali il vincolo di incompatibilità con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, facendo riferimento, oltre che alla mancanza di motivazioni per un diverso trattamento normativo tra le società, anche al principio costituzionale di tutela della salute. Occorrerebbe, in ogni caso, chiarire se la medesima soppressione dell’incompatibilità con le attività di intermediazione (o distribuzione) del farmaco operi anche per la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali».
Va detto che le indicazioni del Servizio Studi non sono vincolanti, ma rappresentano la base del dossier che verrà sottoposto all’attenzione dei senatori nelle prossime settimane.

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