contratto di solidarietaIl ministero del Lavoro ha fornito una serie di indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal decreto legislativo numero 185/2016, in materia di contratti di solidarietà espansiva e di cassa integrazione guadagni straordinaria. Federfarma sottolinea in particolare il fatto che per i primi è stato precisato che «la trasformazione dal contratto di solidarietà difensivo a espansivo può riguardare sia i contratti che alla data del 18/10/2016 risultavano in vigore da almeno 12 mesi, sia quelli stipulati prima del 1/1/2016». Tuttavia, tale trasformazione «non può riguardare una riduzione oraria superiore a quella concordata nel contratto di solidarietà difensivo». Inoltre, «nel contratto di solidarietà espansivo il trattamento di integrazione salariale erogato dall’Inps è pari al 50% della quota spettante, e le quote di TFR relative alla retribuzione persa, maturate durante il periodo di solidarietà, restano a carico della cassa integrazione». Mentre «ai datori di lavoro che effettuano la trasformazione in contratto di solidarietà espansivo spetta un contributo pari al 15% della retribuzione per i primi 12 mesi e pari al 10% e al 5% per ciascuno dei due anni successivi». Per i lavoratori tra 15 e 29 anni, invece, i datori di lavoro possono versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti.
L’agevolazione è applicata dalla data di trasformazione a quella di scadenza: «Per il contributo addizionale – prosegue l’associazione di categoria – si effettua l’abbattimento del 50% ottenendo: un contributo pari al 4.5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per interventi concessi fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; un contributo pari al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per interventi concessi oltre 52 settimane e fino a un limite complessivo di 104 settimane in un quinquennio mobile; un contributo pari al 7.5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per interventi concessi oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile». Per la trasformazione è necessario stipulare un contratto collettivo aziendale, indicandovi le modalità di attuazione della riduzione oraria e della contestuale assunzione di nuovo personale. L’azienda deve poi inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline”, una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà in solidarietà espansiva, per richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale. Alla comunicazione va allegato il contratto collettivo e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario. Infine, per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni straordinaria, la domanda di concessione del trattamento deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale; qualora tale istanza fosse presentata in ritardo, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa.

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