concorso straordinario toscanaIl Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto un ricorso presentato con l’obiettivo di chiedere l’annullamento del decreto dirigenziale 1301 del 24 marzo 2016 reso dalla Regione, con il quale si dichiarava la candidatura in forma associata di due farmaciste decaduta dall’assegnazione di una sede nel comune di Calenzano. Le professioniste hanno partecipato al concorso straordinario in forma associata, spiegano i giudici, «e con decreto dirigenziale del 21 agosto 2015, n. 3851, hanno avuto assegnata la sede n. 5 di Calenzano. Il bando di concorso individuava la sede nell’area compresa tra le vie Garibaldi, Bartoline, Mia Martini e piazza de André ma l’ufficio comunale competente ha poi precisato che detta sede comprendeva le sole vie Garibaldi e Bartoline fino all’intersecazione della via Provinciale, in base ad una planimetria che veniva consegnata ma che è poi risultata non essere allegata alla delibera istitutiva della sede stessa. L’errore è stato riconosciuto dal Comune solo il 23 dicembre 2015 con specifica nota, nella quale ha rilevato che l’insediamento della nuova farmacia non poteva essere limitato nel senso sopradescritto: solo allora, quindi, le ricorrenti hanno potuto avviare le ricerche per reperire i locali ove aprire l’esercizio. Queste non hanno dato esito immediato e nelle more è intervenuto il provvedimento regionale di decadenza, irrogato poiché era scaduto il termine ultimo (9 marzo 2016) per l’apertura della farmacia».
Secondo il Tar, «il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di sede farmaceutica ha la funzione di impedire che una volta assegnata la sede, il farmacista rimanga inerte per un eccessivo periodo di tempo omettendo di attivare il servizio». Tuttavia, «nulla osta a che vengano prese in esame circostanze le quali dimostrino la non imputabilità all’interessato del fatto integrante presupposto della stessa e anzi, il carattere sanzionatorio dell’istituto non solo consente, ma impone tale valutazione all’amministrazione procedente». In altre parole, «la Regione avrebbe dovuto esaminare la posizione delle ricorrenti (anche) alla luce del comportamento assunto dal Comune di Calenzano e prorogare il termine di decadenza corrispondentemente al periodo in cui questo ha persistito nel proprio errore».

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