professioni sanitarieÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 201 datata 29 agosto 2016 (supplemento ordinario numero 38) un decreto del ministero della Salute (il numero 165 del 19 luglio) all’interno del quale è contenuto il “Regolamento che reca la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate”. Si tratta di una disciplina che riguarda in particolare medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. La Fofi sottolinea come con la norma in questione vengano introdotti «i nuovi livelli di riferimento per i compensi delle professioni sanitarie regolamentate nel sistema ordinistico, in seguito all’abrogazione dei tariffari che è stata stabilita dalla legge annuale per la concorrenza del 2012. Si tratta di “valori medi di liquidazione”, che possono essere aumentati secondo percentuali predefinite». Ciò in base ad una specifica griglia di riferimento. «Tale regolamento – prosegue la Federazione degli Ordini dei farmacisti – detta quindi le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle diverse categorie professionali, inclusa quella dei farmacisti. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica invece il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta». La norma specifica infine quali siano i dati che vengono tenuti in considerazione ai fini della valutazione dei compensi da erogare a fronte delle prestazioni effettuate dai professionisti della salute. Si tratta in particolare del «costo del lavoro, del costo della tecnologia sanitaria, dei consumi, dei costi generali e del margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso».

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