concorso straordinario CampaniaIl Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato «improcedibile in quanto sopraggiunta una carenza di interesse» un ricorso presentato da Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli, contro la regione Campania. Nel procedimento il dirigente aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto regionale n. 2438/2015 con il quale veniva disposta una revoca parziale della designazione dei membri della commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, una prima nomina della commissione era stata effettuata nel maggio del 2015 dall’amministrazione allora uscente di Caldoro. La stessa era quindi stata revocata dal nuovo presidente della regione, Vincenzo De Luca, che ha poi annunciato una nuova commissione nel febbraio 2016. Secondo Santagada, però, mancava la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Un’ordinanza del Tar aveva quindi determinato la sospensiva dell’atto, il che secondo la difesa di Santagada aveva di fatto riportato in carica la commissione di Caldoro. «Il decreto oggetto di revoca – hanno spiegato i giudici amministrativi – era stato adottato nel periodo dei quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita per l’elezione degli organi regionali, per cui durante la fase pre-elettorale», ovvero in un periodo «precedente alla sostituzione degli organi», nel corso del quale essi «disponevano di poteri attenuati, analoghi a quelli degli organi legislativi in prorogatio, laddove la nomina della commissione esaminatrice doveva considerarsi quale atto di altissima discrezionalità, da annoverarsi fra gli atti di alta amministrazione». Santagada invece aveva sottolineato «da un lato il carattere indifferibile ed urgente della nomina della commissione medesima, dall’altro il suo carattere gestionale e comunque non eccedente l’ordinaria amministrazione, nonché la sua posizione legittimante in quanto membro, in qualità tra l’altro di presidente, della commissione nominata con il decreto oggetto di autotutela con il provvedimento gravato». Inizialmente il Tar aveva accolto l’istanza di sospensiva, in vista dell’udienza, ma nel corso dell’udienza pubblica del 12 gennaio 2017 «il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di tutte le domande», il che ha comportato la dichiarazione di improcedibilità da parte della corte.

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